Il Provv. n. 143350 del 27/04/2022 dell’Agenzia Entrate ha definito i punteggi di affidabilità ISA per fruire dei benefici del cd. "regime premiale ISA".
A tal fine, sono confermati i punteggi di affidabilità già richiesti l’anno scorso, con il mero slittamento di un anno dei periodi di riferimento:
*) livello di affidabilità sul periodo 2021 pari o superiore a 8
*) livello di affidabilità come media dei periodi 2020-2021 pari o superiore a 8,5.
Periodi d'imposta interessati dal beneficio: i benefici premiali:
- in generale: sono riconosciuti per il periodo 2021 (es: compensazione del credito Ires/Irpef derivante dal Mod. Redditi 2022; esclusione da accertamenti su presunzioni semplici del periodo d'imposta 2021; ecc.)
- in deroga: l'esonero da visto di conformità per la compensazione/rimborso del credito Iva va applicato al periodo 2022 (considerata la diversa tempistica necessaria per la presentazione della dichiarazione annuale Iva e dei mod. TR)
Condizioni: il regime premiale è applicabile se:
- per l’attività esercitata;
- o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo;
è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.
Il regime premiale non è applicabile per i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
- non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA, anche in caso di operatività delle cause di esclusione legate all’emergenza COVID che, per il periodo d’imposta 2021, interessano i contribuenti:
- che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI);
- che hanno aperto la partiva IVA a partire dal primo gennaio 2019 (codice di esclusione 16);
- che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate con i codici attività riportati nella Tabella n. 2 che sarà allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA (codice di esclusione 17).
Si noti che queste ultime due cause di esclusione "Covid" ancora non risultano ufficialmente recepite in un documento di legge.
Per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.