L'art, 3, c. 5-bis, della legge di conversione del DL Milleproroghe stabilisce che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).