BENEFICIARIO Cognome/Ragione sociale ________________________________________________ Nome ________________________________________________ Cod.fiscale ________________________________________________ |
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SPESE SOSTENUTE Interventi trainanti € _____________________ Interventi trainati € _____________________ Totale spesa € _____________________ TOTALE DETRAZIONI € _____________________ |
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AMMONTARE CREDITO CEDUTO I°/SAL UNICO € _________________ II° SAL € _________________ III° SAL € _________________ |
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Soggetto beneficiario |
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Dati relativi all’immobile e relative imposte comunali |
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Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile |
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Parti comuni (condominio) |
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Altre autocertificazioni[2] |
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Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione |
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Documenti di spesa e relativi pagamenti |
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Tipologia di intervento |
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Interventi trainanti (vedi Tabella A)
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Interventi trainati (vedi Tabella B) |
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Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL) |
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Asseverazioni e attestazioni finali |
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TABELLA A
INTERVENTI TRAINANTI |
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TIPOLOGIA INTERVENTO |
CARATTERISTICHE INTERVENTO |
LIMITI DI SPESA |
Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) (articolo 119, comma 4) |
Si tratta di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies). Il Bonus 110 si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies). |
In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
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TABELLA B
INTERVENTI TRAINATI |
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TIPO INTERVENTO |
CONDIZIONI NECESSARIE |
LIMITI DI SPESA |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (articolo 119, comma 5)
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Installazione degli impianti eseguita congiuntamente all’intervento trainante di riqualificazione energetica o antisismica. Deve essere prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. |
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. |
Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi (articolo 119, comma 6) |
Stesse condizioni indicate al punto precedente. |
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi. |
Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (articolo 119, comma 4-bis) |
A condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. |
Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. |
[1] È possibile attestare la condizione di erede attraverso autocertificazione.
[2] Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. n. 445 del 2000.
[3] Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. n. 445 del 2000.
[4] L’accettazione del fornitore è comprovata dal documento di spesa emesso dal fornitore dal quale deve risultare l’applicazione dello sconto.
[5] Vedi nota 4.
[6] Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.