Il legislatore, nell'ambito della legge di Bilancio 2022, ha introdotto le disposizioni di proroga relative al Superbonus (inteso sia come super-ecobonus che come super-sismabonus) in modo irrituale.
Ciò in quanto ha ritenuto di modificare la norma istitutiva, l’art. 119 del DL 34/2020, come segue:
- il corpo dei commi che fanno riferimento alle singole tipologie di intervento (comma 1 per il “super-ecobonus” e comma 4 per il “super-sismabonus”) ha mantenendo il riferimento alle scadenze previgenti (30/06/2022)
- la proroga è intervenuta integrandola nel co. 8-bis (e 3-bis), che ha previsto le varie tipologie di soggetti committenti gli interventi (persone fisiche, condomini, cooperative edilizie, ecc.) ai quali si applica la proroga.
In sostanza, con apparente contraddizione, si è proceduto:
- a mantenere inalterato l’orizzonte temporale indicato nell’ambito “oggettivo” della norma
- mentre si è proceduto a prorogare detto orizzonte temporale con inserimento nell’ambito “soggettivo” della medesima agevolazione.