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Fisco passo per passo 07/01/2022

Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II°

Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II°

c. 46 - BONUS QUOTAZIONE PMI

 

Si prevede la proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e al contempo se  ne riduce l’importo massimo da €. 500.000 a €. 200.000.

c. 47 e 48 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI"

Si dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013):

  •  di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
  • di 60 milioni per l'anno 2027.

La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.

Modificando l'art. 2, c. 4, del D.L. n. 69/2013, viene reintrodotta la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2.

In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Nel testo previgente, si prevedeva che l'erogazione del contributo aavvenisse  "in un'unica soluzione", secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), art. 1, c.95, ha disposto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale.

Ai sensi della normativa previgente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che la modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000.

c. 49 - POTENZIAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Si prevedono i seguenti interventi:

  • la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
  • la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

c. 53 – 58 – PROROGA FONDO DI GARANZIA PMI

Si prevede la proroga:

  • dal 31/12/2021 al 30/06/2022
  • dell’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, c. 1, DL 23/2020

per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID (lettera a), n. 1 e 3).

Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:

  • elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 2);
  •  inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 4)).

c. 59 - MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Si prevede proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.

La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

c. 72 - LIMITE CREDITI COMPENSABILI SALE 2 MILIONI DI EURO

Si dispone l'incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

ll limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a 700.000 euro (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato:

  •  a 1 milione di euro per l’anno 2020 dal decreto Rilancio (art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020);
  • 2 milioni di euro per l’anno 2021 dal decreto Sostegni bis (art. 22 del D.L. n. 73/2021).

La norma contenuta nella Legg di Bilancio 2022 conferma l’aumento a 2 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021, prevedendolo a regime “a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

In sostanza, quindi, viene modificato, seppure in modo indiretto, l’art. 34, legge n. 388/2000, portando l’importo dei crediti compensabili previsto “a regime”, da 700.000 euro a 2 milioni di euro.

In mancanza dell’intervento legislativo previsto dalla legge di Bilancio 2022, a partire dal 2022 l’importo dei crediti compensabili sarebbe di nuovo tornato al livello in vigore prima del decreto Rilancio.

c. 119 – 121 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI

Si estende l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Si istituisce, inoltre, per l’anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica, con dotazione pari a 700 milioni di euro. Infine, secondo una modifica introdotta al Senato, si riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

c. 151 – 153 - Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Si dispone la proroga al 31/12/2022 (dal 30/06/2022) dei termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:

  • di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa
  • delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").

In particolare, si differiscono i termini temporali previsti dalle seguenti disposizioni:

  1. art. 64, c. 3, DL 73/2021: tale disposizione stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all’80% ("limite di finanziabilità").
  2. art. 64, c. 9, DL 73/2021: si richiamano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dai precedenti commi da 6 a 8, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni IVA in favore di soggetti aventi taluni requisiti, nonché l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti.

 

Tali benefici si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (come stabilito dalla novella in esame, in luogo del 30 giugno 2022).

 

Il comma 152 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa.

Il comma 153 dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo.

c. 155 - Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Si amplia l’ambito applicativo della detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani.

In particolare le norme in commento:

  • elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  •  estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
  •  innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
  • chiariscono che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
  • elevano l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

C. 175 - CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO

La disposizione interviene i sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

In particolare, modificando l'art. 1, c.878, L. 208/2015, si prevede l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

La modifica operata dal comma 175 in esame riguarda le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a) dall'articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea79. Le zone assistite della regione Abruzzo, rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) dall'articolo 107, par. 3 del Trattato.

C. 351 - TAX CREDIT LIBRERIE

Si prevede l’incremento di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dellle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

c. 378 e 379 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

Si dispone la proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incrementandone l’entità ed il limite di spesa.

 

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DDL bilancio 2022 – Superbonus
FISCALE Pag. 1/1 Agg. al 10.11.2021 DDL BILANCIO 2022 – SUPERBONUS SUPERBONUS Si interviene sull’art. 119 del DL Rilancio prevedendo che la detrazione del 110 è ripartita in 4 quote annue di pari importo per la parte di spese sostenuta dall’1/01/2022 (in luogo della parte di spesa sostenuta nell’anno 2022) per: gli interventi di efficienza energetica; gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai co. da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013; l'installazione di impianti solari fotovoltaici; inoltre, la detrazione viene prevista per le spese sostenute fino al 30/06/2022 (in luogo del 31/12/2021); gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le disposizioni dei co. 1-3 del citato art. 119 si applicano anche alle spese sostenute dall’1/01/2022 al 30/06/2023.
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DDL di bilancio 2022: le proposte del CNDCEC
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Nel corso dell'iter parlamentare del DDl di bilancio 2022, in Commissione BIlancio del Senato sono stati presentati degli emendamenti relativi alla proroga del Superbonus 100. Con l'emendamento, accolto dal Governo, questo s'impegna a prevedere una proroga generalizzata del superbonus 110 per cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell'intervento e dal soggetto che lo commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche legate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose modifiche apportate all'istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cittadini e imprese del settore; a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 anche per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; a prorogare al 31 dicembre 2023 il superbonus 110 per cento anche per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; ad estendere l'aliquota al 110 per cento anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili; ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immobiliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali a prevedere l'estensione del superbonus 110 per cento anche agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili; a rendere strutturale l'incentivo del superbonus 110 per cento per un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di renderla più sostenibile mediante una rimodulazione dell'incentivo e l'adozione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, partendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che per le abitazioni unifamiliari; al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo termine, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina del superbonus, basandosi su un decalage dell'aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile; a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le principali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare, ad eliminare l'obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di minore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l'eco-bonus, il bonus facciate, delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.
Fisco passo per passo 07/01/2022
Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte III
c. 451 – 458 - AGEVOLAZIONI FISCALI SISMA Si dispone l’esenzione per l'anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate. c. 527 - IVA AGEVOLATA PER LA CESSIONE DI BOVINI E SUINI Si estende al estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina. c. 622 – 624 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI Si apportano modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel DL 104/2020 (cd. decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa.
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Legge di bilancio 2022: limite crediti compensabili sale 2 milioni di euro
L'art. 1, c. 72, della Legge di Bilancio 2022 (L. 324/2021) ha disposto l'incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. ll limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a 700.000 euro (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato: a 1 milione di euro per l’anno 2020 dal decreto Rilancio (art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020); a 2 milioni di euro per l’anno 2021 dal decreto Sostegni bis (art. 22 del D.L. n. 73/2021). La norma contenuta nella Legg di Bilancio 2022 conferma l’aumento a 2 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021, prevedendolo a regime a decorrere dal 1 gennaio 2022.
Fisco passo per passo 07/01/2022
Legge di bilancio 2022: le nuove aliquote IRPEF
Con l’integrale sostituzione dell’art. 11, c. 1, TUIR, la Legge di bilancio 2022 ha disposto: con effetto a partire dal 01/01/2022; la rimodulazione degli scaglioni delle aliquote IRPEF. Di seguito si pongono a confronto le aliquote IRPEF applicabili fino al 31/12/2021 con quelle applicabili a partire dal 01/01/2022.
Fisco passo per passo 07/01/2022
Legge di Bilancio 2022 - Nuova Sabatini: ritorna la doppia modalità di erogazione del contributo
La Legge di Bilancio 2022 dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata Nuova Sabatini (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013): di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; di 60 milioni per l'anno 2027. La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.
Notizie Flash 07/01/2022
Legge di bilancio 2022: modifiche patent box e rinvio plastici tax
Si illustrano di seguito, in maniera sintetica, le modifiche della Legge di bilancio 2022 relativamente al patent box e all'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax. PATENT BOX Si prevede che: la misura dell’incentivo passi dal dal 90 al 110; si esclude dall'ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa e limitandolo quindi ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati.
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Legge di Bilancio 2022: proroga bonus "indutria" 4.0 con aliquote variabili
La Legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 44, L. 234/2021 ha disposto la proroga triennale esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0, prevedendo al contempo una "rimodulazione" delle aliquote agevolative. Nessuna modifica è prevista in relazione all'applicazione dell'agevolazione sul periodo d'imposta 2022.
Info Fisco 001 / 2207/01/2022
Legge di Bilancio 2022 - I bonus edilizi
La legge di Bilancio 2022 ha apportato le seguenti modifiche ai bonus edilizi: sono prorogati al 31/12/2024 senza modifiche le detrazioni per i seguenti interventi: di recupero edilizio (inclusi gli interventi di sismabonus) con aliquota del 50 di riqualificazione energetica del cd. bonus verde è prorogato al 31/12/2024 anche il cd. bonus mobili (per interventi sull’immobile arredato iniziati dal 1/01 dei rispettivi anni precedenti): il limite di spesa diviene pari a . 10.000 nel 2022 e ad . 5.000 nel 2023 e 2024 è prorogato al 31/12/2022 il cd. bonus facciate: la detrazione viene ridotta al 60 (in luogo del 90). Per quanto attiene il superbonus (detrazione del 110) è disposto quanto segue: proroga: per gli interventi (sia trainanti che trainati) effettuati: su parti comuni di condomìni o di edifici interamente posseduti con non più di 4 unità immobiliari: la detrazione del 110 opera per le spese sostenute entro il 31/12/2023 (ridotta al 70 per quelle sostenute nel 2024, ulteriormente ridotta al 65 per quelle sostenute nel 2025) su edifici unifamiliari o su unità funzionalmente autonome e con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del 110 opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30 dell’intervento complessivo nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/04/2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione del 110 opera per le spese sostenute fino al 31/12/2025 congruità delle spese: i prezziari per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al DM 6/08/2020 si applicano anche agli interventi da sismabonus, bonus facciate e per il recupero del patrimonio edilizio controlli: sono trasfuse le disposizioni del DL 157/2021 (cd. antifrode), che non sarà convertito in legge, con alcune semplificazioni riferite agli interventi edilizi minori.
Fisco passo per passo 07/01/2022
Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte I
Nella seguente tabella si riassumo le principali novità fiscali contenute nella Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 pubblicata nella GU n. 310 del 31/12/2021). c. 2, LETT. A) – ALIQUOTE IRPEF Con l’integrale sostituzione dell’art. 11, c. 1, TUIR, la Legge di bilancio 2022 ha disposto: con effetto a partire dal 01/01/2022; la rimodulazione degli scaglioni delle aliquote IRPEF.
Fisco passo per passo 07/01/2022
Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II
c. 46 - BONUS QUOTAZIONE PMI Si prevede la proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e al contempo se ne riduce l’importo massimo da . 500.000 a . 200.000. c. 47 e 48 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" Si dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata Nuova Sabatini (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013): di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; di 60 milioni per l'anno 2027. La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.
Pillole Operative 07/01/2022
Fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2022
FISCALE Pag. 1/3 Agg. al 07.01.2022 FONDI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Vengono previsti i seguenti interventi per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane: la dotazione del Fondo rotativo di cui all’art. 2 del D.L. 251/1981 è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; la dotazione del Fondo per la promozione integrata di cui al co. 1, art. 72, del DL Cura Italia, è incrementata di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. OFFERTA TURISTICA IN FAVORE DEI DISABILI Viene prevista, con la finalità di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone disabili e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione della stessa offerta turistica, l’istituzione di un fondo, avente una dotazione di 6 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone disabili.
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Legge di Bilancio 2022 – aliquote IRPEF e detrazioni
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI I co. 2-3 modificano le disposizioni del TUIR relative alle aliquote IRPEF (art. 11 del TUIR) e detrazioni spettanti per tipologia di reddito (art. 13 del TUIR). Inoltre, si interviene sulla disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e vengono abrogate le disposizioni relative all’ulteriore detrazione prevista per i medesimi redditi di lavoro dipendente e assimilati.
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Legge di Bilancio 2022 – bonus edili e bonus mobili
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS EDILI E BONUS MOBILI BONUS EDILI Viene prorogato dal 31/12/2021 al 31/12/2024 il termine entro il quale sostenere le spese per fruire delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETIVA (D.L. 63/2013 art. 14) PROROGATE FINO AL 31/12/2024 Detrazione del 65 per le spese documentate e sostenute relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (sono quelli di cui alla L. 296/2006, art. 1, co. 344-347 e L. 220/2010, art. 1, co. 48).
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Legge di Bilancio 2022 – bonus fiscali e incentivi
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS FISCALI E INCENTIVI BONUS FISCALI Si interviene sulla disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI istituito dalla Legge di bilancio 2018 prevedendo Bonus la riduzione da 500.000 a 200.000 dell’importo massimo del bonus quotazione che viene esteso ai costi di consulenza sostenuti fino al 31/12/2022. PMI L’ulteriore modifica prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.
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Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti e rivalutazione beni
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI E RIVALUTAZIONE BENI BONUS INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2021) Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge di bilancio 2021 (a quest’ultima sono riferiti le disposizioni di seguito evidenziate). art. 1 CONTENUTO co. 1051 (modificato) A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai co. da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026, purché entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento co. 1057-bis di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, (aggiunto) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del: 20 del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10 del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; co. 1058 (sostituito) 5 del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.
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Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti in R&S e innovazione
FISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE La Legge di bilancio 2022 modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai co. 198-206, art. 1, della legge di bilancio 2020 (a quest’ultima si riferiscono le disposizioni di seguito evidenziate). Si evidenzia che le modifiche al co. 205 sono di coordinamento normativo. art. 1 CONTENUTO testo normativo ante modifica: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2022, per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito co. 198 (sostituito) d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206; testo normativo post modifica: per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206. attività di R&S di cui al co. 200: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 20 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; il credito d'imposta, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di co. 203 un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con D.M., è (sostituito) riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 15 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni.
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Legge di Bilancio 2022 – credito e liquidità alle imprese
FISCALE Pag. 1/3 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – CREDITO E LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE FONDO DI GARANZIA PMI MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 13 DEL DECRETO LIQUIDITA’ Viene prorogata fino al 30/06/2022 (in luogo del precedente termine del 31/12/2020) la disciplina transitoria e straordinaria del Fondo di garanzia PMI prevista dall’art. 13 del D.L. 23/2020. La proroga viene disposta fatto salvo quanto previsto dalle lett. a) e m) del co. 1 del medesimo art. 13 che disciplinano, rispettivamente, la gratuità della garanzia concessa e l’ammissibilità alla garanzia del Fondo secondo le percentuali, importi e soggetti ivi previsti.