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Fisco passo per passo 07/01/2022

Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II°

Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II°

c. 46 - BONUS QUOTAZIONE PMI

 

Si prevede la proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e al contempo se  ne riduce l’importo massimo da €. 500.000 a €. 200.000.

c. 47 e 48 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI"

Si dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013):

  •  di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
  • di 60 milioni per l'anno 2027.

La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.

Modificando l'art. 2, c. 4, del D.L. n. 69/2013, viene reintrodotta la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2.

In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Nel testo previgente, si prevedeva che l'erogazione del contributo aavvenisse  "in un'unica soluzione", secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), art. 1, c.95, ha disposto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale.

Ai sensi della normativa previgente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che la modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000.

c. 49 - POTENZIAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Si prevedono i seguenti interventi:

  • la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
  • la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

c. 53 – 58 – PROROGA FONDO DI GARANZIA PMI

Si prevede la proroga:

  • dal 31/12/2021 al 30/06/2022
  • dell’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, c. 1, DL 23/2020

per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID (lettera a), n. 1 e 3).

Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:

  • elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 2);
  •  inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 4)).

c. 59 - MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Si prevede proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.

La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

c. 72 - LIMITE CREDITI COMPENSABILI SALE 2 MILIONI DI EURO

Si dispone l'incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

ll limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a 700.000 euro (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato:

  •  a 1 milione di euro per l’anno 2020 dal decreto Rilancio (art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020);
  • 2 milioni di euro per l’anno 2021 dal decreto Sostegni bis (art. 22 del D.L. n. 73/2021).

La norma contenuta nella Legg di Bilancio 2022 conferma l’aumento a 2 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021, prevedendolo a regime “a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

In sostanza, quindi, viene modificato, seppure in modo indiretto, l’art. 34, legge n. 388/2000, portando l’importo dei crediti compensabili previsto “a regime”, da 700.000 euro a 2 milioni di euro.

In mancanza dell’intervento legislativo previsto dalla legge di Bilancio 2022, a partire dal 2022 l’importo dei crediti compensabili sarebbe di nuovo tornato al livello in vigore prima del decreto Rilancio.

c. 119 – 121 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI

Si estende l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Si istituisce, inoltre, per l’anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica, con dotazione pari a 700 milioni di euro. Infine, secondo una modifica introdotta al Senato, si riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

c. 151 – 153 - Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Si dispone la proroga al 31/12/2022 (dal 30/06/2022) dei termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:

  • di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa
  • delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").

In particolare, si differiscono i termini temporali previsti dalle seguenti disposizioni:

  1. art. 64, c. 3, DL 73/2021: tale disposizione stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all’80% ("limite di finanziabilità").
  2. art. 64, c. 9, DL 73/2021: si richiamano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dai precedenti commi da 6 a 8, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni IVA in favore di soggetti aventi taluni requisiti, nonché l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti.

 

Tali benefici si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (come stabilito dalla novella in esame, in luogo del 30 giugno 2022).

 

Il comma 152 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa.

Il comma 153 dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo.

c. 155 - Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Si amplia l’ambito applicativo della detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani.

In particolare le norme in commento:

  • elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  •  estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
  •  innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
  • chiariscono che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
  • elevano l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

C. 175 - CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO

La disposizione interviene i sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

In particolare, modificando l'art. 1, c.878, L. 208/2015, si prevede l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

La modifica operata dal comma 175 in esame riguarda le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a) dall'articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea79. Le zone assistite della regione Abruzzo, rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) dall'articolo 107, par. 3 del Trattato.

C. 351 - TAX CREDIT LIBRERIE

Si prevede l’incremento di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dellle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

c. 378 e 379 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

Si dispone la proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incrementandone l’entità ed il limite di spesa.

 

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Notizie Flash 05/10/2022
Entrate tributarie: nei primi otto mesi dell’anno gettito pari a 343,7 miliardi
Nel periodo gennaio-agosto 2022 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 343.704 milioni di euro, con un incremento di 40.692 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (13,4). Il significativo incremento di gettito registrato nel periodo in esame è influenzato principalmente da tre fattori: dal trascinamento degli effetti positivi sulle entrate che si sono determinati a partire dal 2021, dagli effetti del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, dagli effetti dell’incremento dei prezzi al consumo che hanno influenzato, in particolare, la crescita del gettito dell’IVA.
Info Flash Fiscali 166 / 2226/09/2022
Bollo sulle e-fatture da versare entro il 30 settembre con soglia di 250
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Fisco passo per passo 13/09/2022
Imposta di bollo 1 semestre 2022: scadenza fissata al 30/09/2022
Il DL Semplificazioni fiscali (post conversione) prevede delle modifiche ai termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di cui all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. n. 124/2019. Il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) ha modificato l’art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014 stabilendo che: per le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2023 la soglia monetaria prevista per il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, del versamento dell’imposta di bollo, è innalzata da 250 euro a 5.000 euro.
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BOLLO SU FATTURE PA
Buongiorno, un professionista in regime forfettario emette fatture elettroniche alla PA. Queste fatture vengono accolte dallo SDI ma rifiutate dalla PA.
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Nel periodo gennaio-luglio 2022 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 288.423 milioni di euro, con un incremento di 30.321 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (11,7). Il significativo incremento registrato nel periodo in esame è influenzato principalmente da tre fattori: dal trascinamento degli effetti positivi sulle entrate che si sono determinati a partire dal 2021, dagli effetti del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, dagli effetti dell’incremento dei prezzi al consumo che hanno influenzato, in particolare, la crescita del gettito dell’IVA.
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Forfettari - imposta di bollo addebitata in fattura da assoggettare a imposta sostitutiva
Con la risposta a interpello n. 428 del 12/08/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo dell’imposta di bollo (. 2,00) richiesta a rimborso dal contribuente forfetario costituisce parte integrante del suo compenso e, pertanto, concorre al computo del reddito imponibile. Nel caso di specie, un contribuente che si avvale del regime forfetario (art. 1, co. 54 - 89, L. n. 190/2014), chiede di conoscere l'assoggettabilità o meno a tassazione dell'imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti (ex art. 1, co. 64, dell citata L. n. 190/2014, ed art. 22, Dpr n. 642/72).
Fisco passo per passo 04/08/2022
DL Semplificazioni - novità pagamento bollo sulle fatture elettroniche
Il DL Semplificazioni fiscali (post conversione) prevede delle modifiche ai termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di cui all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. n. 124/2019. Viene infatti incrementato - per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1 gennaio 2023 - da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre.
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Imposta di Bollo sulle E-fatture - Nuove modalità di pagamento dal 2023
Il cd. Decreto Semplificazioni ha modificato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1/01/2023, il quale potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: per il 1 trimestre: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2 trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1 trimestre solare dell'anno sia inferiore a . 5.000 (non più a . 250) per il 1 e 2 trimestre: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3 trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1 e 2 trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a . 5.000 (non più a . 250).
Notizie Flash 31/05/2022
CS ANC 31.05.2022 BLOCCO SITO AGENZIA ENTRATE – RICHIESTA DI RINVIO SCADENZE LIPE E BOLLI SU FATTURE
COMUNICATO STAMPA ANC BLOCCO SITO AGENZIA ENTRATE RICHIESTA DI RINVIO SCADENZE LIPE E BOLLI SU FATTURE Roma, 31 maggio 2022 Da ieri pomeriggio i servizi online dell’Agenzia delle Entrate funzionano a scartamento ridotto. Le segnalazioni dei colleghi da tutto il territorio nazionale sono oramai migliaia e a loro si deve una risposta pronta e concreta.
Fisco passo per passo 05/05/2022
Cessazione convivenza di fatto: applicazione esenzione da imposta di bollo e di registro
Con la risposta a interpello n. 244 del 04/05/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione ex art. 19 della L. 74/87 all’accordo con cui due soggetti, in occasione dello scioglimento della loro convivenza, decidevano di trasferire metà dell’abitazione dall’uno all’altra. Si premette che l’art. 19 della L. 74/87 prevede l’esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio.
L’evoluzione della Giurisprudenza 05/05/2022
Esenzione da imposta di bollo solo se la cancellazione di ipoteca è richiesta dal concessionario della riscossione
Non si applica l’esenzione per l’imposta ipotecaria e di bollo la cui cancellazione sia stata ordinata dal giudice all’esito della procedura di esecuzione immobiliare. Questo perché solo la richiesta proveniente dal concessionario della riscossione rientra nei casi previsti per il trattamento agevolativo.
Quesiti23/02/2022
CU E IMPOSTA DI BOLLO
Buonasera, Si chiede se per un soggetto minimo o forfettario l'imposta di bollo debba essere indicata nella certificazione unica in colonna 7 con il codice 22, considerando pertanto la stessa come spesa anticipata in nome e per conto, come da voi già volte indicato nelle risposte ai quesiti. Nella vostra circolare odierna, della quale si allega un estratto, tuttavia, per tali soggetti l'imposta di bollo viene inclusa nel compenso e indicata con il medesimo codice del compenso (24/21).
Fisco passo per passo 23/02/2022
Imposta di bollo sulle e-fatture IV trimestre 2021: versamento entro il 28/02/2022
Entro il 28/02/2022, i soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovranno effettuare il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2021. L’art. 6, D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato il nuovo assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche.
Fisco passo per passo 07/02/2022
Legge di bilancio 2022: chiarimenti Agenzia su novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo c
Con la CM 3/E del 04/02/2022 l'’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di Iva, imposte di registro, ipo-catastali e bollo contenute nella L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022). Le disposizioni normative oggetto di analisi (entrate in vigore dal 1 gennaio 2022) sono state suddivise nelle seguenti aree tematiche.
Fisco passo per passo 14/01/2022
Assolvimento bollo virtuale senza limiti di importo
Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07331, è stato chiarito che l'autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, a norma dell’art. 15 del DPR 642/72, può essere chiesta a prescindere dall’importo dichiarato in fattura. Nel documento è stato evidenziato che, per effetto dell’emergenza epidemiologica, molti professionisti sanitari hanno cominciato a fornire prestazioni da remoto, con la conseguenza che procedono all’invio delle fatture (esenti da IVA a norma dell’art. 10 del DPR 633/72) ai propri clienti anche per via telematica, risultando impossibilitati ad apporre il contrassegno telematico attestante il pagamento dell’imposta di bollo su tali documenti.
Notizie Flash 12/01/2022
Entrate tributarie: nei primi undici mesi del 2021 gettito pari a 441,4 miliardi di euro
Comunicato Stampa N 8 del 11/01/2022 Nel periodo gennaio-novembre 2021 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 441.477 milioni di euro, segnando un incremento di 47.831 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020 (12,2). Il confronto tra i primi undici mesi 2021 e quelli del corrispondente periodo del 2020 presenta ancora un evidente carattere di disomogeneità per effetto del lockdown e delle conseguenti misure economiche e di sospensione dei versamenti dirette ad affrontare l’emergenza sanitaria.
Fisco passo per passo 11/01/2022
Legge di bilancio 2022 - Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione
I c. c. 151 – 153 della Legge di bilancio 2022 hanno disposto la proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione. Si dispone la proroga al 31/12/2022 (dal 30/06/2022) dei termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento: di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d.
Fisco passo per passo 07/01/2022
Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II
c. 46 - BONUS QUOTAZIONE PMI Si prevede la proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e al contempo se ne riduce l’importo massimo da . 500.000 a . 200.000. c. 47 e 48 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" Si dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata Nuova Sabatini (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013): di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; di 60 milioni per l'anno 2027. La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.
Fisco passo per passo 07/01/2022
Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte I
Nella seguente tabella si riassumo le principali novità fiscali contenute nella Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 pubblicata nella GU n. 310 del 31/12/2021). c. 2, LETT. A) – ALIQUOTE IRPEF Con l’integrale sostituzione dell’art. 11, c. 1, TUIR, la Legge di bilancio 2022 ha disposto: con effetto a partire dal 01/01/2022; la rimodulazione degli scaglioni delle aliquote IRPEF.