c. 46 - BONUS QUOTAZIONE PMI
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Si prevede la proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e al contempo se ne riduce l’importo massimo da €. 500.000 a €. 200.000. |
c. 47 e 48 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" |
Si dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013):
La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013. Modificando l'art. 2, c. 4, del D.L. n. 69/2013, viene reintrodotta la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Nel testo previgente, si prevedeva che l'erogazione del contributo aavvenisse "in un'unica soluzione", secondo le modalità determinate con il medesimo decreto. Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), art. 1, c.95, ha disposto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa previgente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. Nella relazione illustrativa si chiarisce che la modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000. |
c. 49 - POTENZIAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE |
Si prevedono i seguenti interventi:
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c. 53 – 58 – PROROGA FONDO DI GARANZIA PMI |
Si prevede la proroga:
per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID (lettera a), n. 1 e 3). Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:
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c. 59 - MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE |
Si prevede proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020. La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. |
c. 72 - LIMITE CREDITI COMPENSABILI SALE 2 MILIONI DI EURO |
Si dispone l'incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. ll limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a 700.000 euro (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato:
La norma contenuta nella Legg di Bilancio 2022 conferma l’aumento a 2 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021, prevedendolo a regime “a decorrere dal 1° gennaio 2022”. In sostanza, quindi, viene modificato, seppure in modo indiretto, l’art. 34, legge n. 388/2000, portando l’importo dei crediti compensabili previsto “a regime”, da 700.000 euro a 2 milioni di euro. In mancanza dell’intervento legislativo previsto dalla legge di Bilancio 2022, a partire dal 2022 l’importo dei crediti compensabili sarebbe di nuovo tornato al livello in vigore prima del decreto Rilancio. |
c. 119 – 121 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI |
Si estende l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Si istituisce, inoltre, per l’anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica, con dotazione pari a 700 milioni di euro. Infine, secondo una modifica introdotta al Senato, si riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. |
c. 151 – 153 - Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione |
Si dispone la proroga al 31/12/2022 (dal 30/06/2022) dei termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:
In particolare, si differiscono i termini temporali previsti dalle seguenti disposizioni:
Tali benefici si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (come stabilito dalla novella in esame, in luogo del 30 giugno 2022).
Il comma 152 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa. Il comma 153 dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo. |
c. 155 - Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani |
Si amplia l’ambito applicativo della detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare le norme in commento:
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C. 175 - CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO |
La disposizione interviene i sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale. In particolare, modificando l'art. 1, c.878, L. 208/2015, si prevede l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021. La modifica operata dal comma 175 in esame riguarda le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a) dall'articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea79. Le zone assistite della regione Abruzzo, rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) dall'articolo 107, par. 3 del Trattato. |
C. 351 - TAX CREDIT LIBRERIE |
Si prevede l’incremento di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dellle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri. Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno. |
c. 378 e 379 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI |
Si dispone la proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incrementandone l’entità ed il limite di spesa. |