Con la risposta 856 del 21/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- ai fini della determinazione della base imponibile IVA dei passaggi interni di servizi tra attività separate, anche nell’ambito di un Gruppo IVA
- occorre fare riferimento al valore normale dei servizi medesimi (art. 36 c. 5 del DPR 633/72)
- da intendersi come l’intero importo che il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la prestazione, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un prestatore indipendente per ottenere i servizi nel tempo e nel luogo di tale prestazione.
Ciò risulta valido anche nel caso di passaggi interni al Gruppo IVA.
Solo laddove non siano accertabili prestazioni di servizi analoghe, il valore cui fare riferimento coincide con quello delle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione delle prestazioni (art. 14 del DPR 633/72).