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Fisco passo per passo 07/12/2021

ANC - Confimi: l'Esterometro trimestrale sopravvive fino a giugno

ANC - Confimi: l'Esterometro trimestrale sopravvive fino a giugno

Sospiro di sollievo a tempo determinato.

È questo il sentimento, misto incredulità, per l'assoluta maggioranza degli operatori che, per l'intanto, potranno confidare anche per il primo semestre 2022 negli attuali termini trimestrali di trasmissione dei dati delle operazioni da/verso controparti non residenti. L'ha deciso il Senato, in seno alla legge di conversione del collegato fisco lavoro (art. 5, comma 14-bis, D.L. 146/2021), rinviando l'applicazione delle novità che l'Amministrazione finanziaria, in completa gestione autoreferenziale, aveva, invece, pianificato un anno fa con la legge di bilancio 2021 (comma 1103 dell'art. 1 della L. 178/2020 modificativo dell'art. 1, comma 3-bis, del d.Lgs 127/2015).
Salvo sorprese il collegato concluderà, senza modifiche, il cammino in seconda lettura alla Camera dei deputati e pertanto, se in legge di Bilancio o altri provvedimenti d'urgenza non farà capolino l'ennesimo intervento a gamba tesa di Agenzia Entrate e Ministero, gli operatori potranno considerare rinviate dal 1° luglio 2022 le criticità che sarebbero entrate in vigore già per le operazioni effettuate dal prossimo 1° gennaio. Novità che, lato contribuente, rappresentano tutt'altro che una semplificazione (così sarebbero definite nella relazione tecnica, ndr), giacché gli operatori dovrebbero gestire: (i) l'invio a flusso continuo (stessi termini della fatturazione) dei dati delle operazioni attive; (ii) almeno 12 scadenze (invece delle 4 trimestrali) per l'invio dei dati delle operazioni passive, praticamente entro gli stessi termini previsti per l'applicazione del reverse charge (più precisamente "entro il quindicesimo giorno delle mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione").

Nodo acquisti da non residenti.

È il principale (anche se non l'unico) nodo critico. Come già sostenuto da ANC e Confimi Industria (vedi comunicato e nota tecnica del 4/10/2021 in materia di precompilate Iva 2021-2022) il punto legato alle criticità delle misure in analisi non è tanto il metodo informatico di trasmissione dei dati (singoli TD17, TD18 o TD19 oppure spedizioni trimestrali raggruppate alla "vecchia" maniera) quanto il fatto di doverlo gestire entro la scadenza del 15 del mese successivo. L'uso dei singoli documenti XML, operativamente, potrebbe anche rappresentare una semplificazione (si pensi all'ipotesi in cui il proprio software gestionale consenta all'operatore di annotare nei registri vendite/acquisti l'acquisto effettuato e generare automaticamente un XML da inviare nell'istante al SdI) ma è la scadenza imposta ad essere inadeguata per la assoluta maggioranza degli operatori amministrativi (di studi e imprese) che, al netto della miriade di adempimenti in scadenza a metà mese, entro il giorno 15 spesso non hanno nemmeno conoscenza del fatto da comunicare (si pensi al noto "incubo" legato alla gestione degli acquisti effettuati dal contribuente tramite internet ed intercettati dagli estratti conto delle carte di credito consultabili solo ben oltre la data citata).

L'insensibilità.

Quello dell'insensibilità dell'Amministrazione finanziaria circa le dinamiche gestionali concrete degli operatori non è una novità se solo si ricorda (rimanendo giusto a tema) come dai lavori preparatori alla legge di bilancio 2018 (quella che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica dal 2019) l'adempimento venisse proposto addirittura entro il 5 del mese successivo (sì, avete letto bene: è scritto nell'art. 77 del "bollinato" della citata legge di bilancio 2018 - AS2960, ndr).
Insensibilità, cosa ancora più grave, che sotterra la volontà stessa del Parlamento se solo si pensa che la stretta nei termini di trasmissione introdotta dalla scorsa legge di bilancio (ribadita dall'AdE con il recente provvedimento 28/10/2021 n. 293384 di aggiornamento delle specifiche tecniche) spazzerà via il termine trimestrale (entro la fine del mese successivo) fortemente voluto con un emendamento bipartisan (16.4, 16.23, 16.21 e 58.2 rispettivamente in quota LEGA, FIBP-UDC, PD e M5S) approvato dalla Commissione Finanze della Camera nella sessione notturna di domenica 1° dicembre 2019 al DDL C.2220 di conversione del decreto fiscale, in vigore dal 25/12/2019 (comma 1-bis dell'art. 16 del D.L. n. 124/2019).

Invito alla Commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria. 

Vanno ringraziati, ovviamente, tutti i Senatori delle Commissioni Finanze e Lavoro per gli emendamenti, ancora una volta bipartisan (emendamenti 5.78, 5.79, 5.80, 5.82 e 5.0.29 rispettivamente in quota PD, IV-PSI, FdI, FIBP-UDC, M5S) che nel corso delle audizioni al D.L. 146 (AS 2446) hanno accolto le segnalazioni di ANC e Confimi Industria sulle criticità legate al superamento dei termini trimestrali introducendo quello che, per il momento, è, probabilmente, il massimo ottenibile ovvero un mero rinvio di 6 mesi (em. 5.82).
Va ribadito che è di tutta evidenza, tuttavia, che la "forzatura" che l'Amministrazione finanziaria vuole imporre non è dettata dalla volontà di semplificare la vita ai contribuenti: se così fosse lascerebbe agli stessi libertà di scelta su metodo e, soprattutto, tempistica (immediata o trimestrale). A tal riguardo basti osservare che - lato metodologia - nessun intervento normativo sarebbe stato necessario sulla norma primaria (art. 1, comma 3-bis, d.Lgs 127/2015) se non per ottenere un forzato "avvallo politico" mirato ad azzerare la tempistica trimestrale decisa dal Parlamento a dicembre 2019; le specifiche tecniche, infatti, già prevedevano l'uso facoltativo delle classi documentali della fatturazione elettronica tanto per gli acquisti da non residenti (TD17, TD18, TD19 e TD20 in vigore dal 01/10/2020) quanto per le operazioni attive (TD01 fin dal 2019 e TD24, dal 01/10/2020).
Il motivo, quindi, lo confessa la relazione stessa al DDL Bilancio 2021, va ricondotto al fatto che la novità in analisi "consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127" ovvero delle c.d. bozze delle "precompilate" Iva (registri e, previa eventuale convalida dei contribuenti, LiPe, F24 e DAI). In altri termini l'insensibilità dell'Amministrazione finanziaria è dettata dall'ambizione di voler a tutti i costi raggiungere semplificazioni (di facciata) che non interessano praticamente nessuno (si consideri, peraltro, il copioso elenco di esclusi contenuto nel provvedimento AdE 8/7/2021 n. 183994) ma che riescono, indistintamente, a complicare la vita a tutti (esclusi e non). Semplificazioni che l'Italia ha già venduto come "servizi supplementari ai contribuenti" alla Commissione europea in seno all'istruttoria (senza contraddittorio con i portatori d'interesse sulle valutazioni d'impatto, ndr) che concederà al bel Paese la possibilità di mantenere l'obbligo della fatturazione elettronica (nessuno avrebbe auspicato il contrario) anche per il prossimo triennio: lo si apprende (ed era scontato) dalla proposta della Commissione Europea COM (2021) 681 final del 5/11/2021 che a breve sarà formalizzata nella decisione di esecuzione del Consiglio.
A giudizio di ANC e Confimi Industria è invece fuori dubbio che il numero dei fruitori delle suddette precompilate (servizio sperimentale facoltativo, ricordiamolo) si potrà contare sulle dita; numeri lontani anni luce dai paventati 2 milioni di potenziali interessati di cui parla il comunicato AdE del 13 settembre 2021.
Ben venga quindi il rinvio di 6 mesi affinché, questo l'auspicio, la Commissione parlamentare per l'Anagrafe tributaria voglia verificare quanti contribuenti hanno effettivamente validato lo scorso 31 ottobre - previa modifica e integrazione - le bozze dei registri del 3° trimestre 2021 (primo appuntamento) e quanti lo faranno per prossimi 2 appuntamenti (31 gennaio e 31 maggio). L'indagine potrà portare alle dovute conclusioni reintroducendo a regime, se come riteniamo sarà confermato quanto risulta dal sentiment diffuso degli operatori, termini trimestrali a favore di tutti coloro a cui le precompilate (queste precompilate) semplicemente non interessano.

Forfettari ed esterometro.

Fino al 31 dicembre 2021 l'Italia non può introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in franchigia. Lo vieta l'autorizzazione in scadenza a fine anno (decisione di esecuzione (UE) 2018/593) ma è già noto (COM, cit) che l'Unione europea autorizzerà l'Italia a prorogare l'obbligo di fatturazione elettronica nel rapporto fra non residenti rimuovendo il precedente divieto di estenderlo ai soggetti in franchigia. È per tutti già scontato, quindi, che le prossime mosse (questione di giorni) saranno quelle di rimuovere dalla norma nazionale (art. 1, comma 3, del d.Lgs 127/2015) l'esclusione dall'obbligo della FE per forfettari e minimi (platea salita - dato 2019 - a circa 1,7 milioni di partite Iva); tutte da decifrare, però, le intenzioni sull'esterometro per questi soggetti giacché - senza una esclusione esplicita - l'obbligo di FE determinerebbe automaticamente l'obbligo anche dell'esterometro (come avviene per tutti gli altri obbligati).

I limiti dell'autorizzazione UE. 

Confermato il divieto di imporre il formato elettronico ai soggetti non stabiliti, la suddetta autorizzazione confermerà (in deroga all'articolo 232 della direttiva) l'uso della fatturazione elettronica senza l'accordo con il destinatario. A tal proposito è il caso di osservare che l'articolo 224 della direttiva - che non gode, invece, di deroghe autorizzate - prevede che le fatture possono essere compilate dal destinatario purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del fornitore. Da ciò l'opportunità di chiarire (normativamente viste le tesi notoriamente restrittive dell'AdE che negano di poter agevolmente invocare la natura di violazione meramente formale ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del d.Lgs 472/97) che in mancanza di detto accordo l'invio tardivo del flusso elettronico TD17, TD18 e TD19 non potrà mai essere sintomatico di violazioni sostanziali ex articolo 6 del D.Lgs 471/97 (omessa/tardiva fatturazione/autofatturazione), così come andrebbe esclusa l'applicazione di quelle formali dell'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto (2 euro per fattura nel limite di € 400 mensili) laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva di riferimento; diversamente significherebbe che con l'uso delle nuove specifiche (su operazioni passive e attive) l'Italia mira ad aggirare, in modo surrettizio, i limiti dell'autorizzazione che, nei relativi considerando, confermerà altresì come la stessa "non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie".

Le potenzialità. 

In conclusione, le potenzialità della fatturazione elettronica non sono in discussione. Il sistema va migliorato ma con il confronto dei contribuenti e di chi li rappresenta; solo così Agenzia delle entrate e Mef potranno togliersi delle soddisfazioni condivise di fronte ad un lavoro immenso - va riconosciuto - senza dover "paventare" stime ipotetiche sui risultati in termini di lotta all'evasione (quali appaiono quelle fornite lo scorso 31 marzo alla Commissione Europea come emerge dal documento retro citato) o rappresentare semplificazioni autoreferenziali.
Fra i miglioramenti plausibili, già portanti all'attenzione di MEF e AdE: (i) la possibilità di superare con la fatturazione elettronica l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat (basta decidere come implementare la compilazione degli "altri dati gestionali" per le informazioni di interesse dell'Istat), (ii) di superare gli adempimenti in materia di integrazione delle fatture interne in materia di reverse charge TD16 (basta renderlo gestionalmente simile, visto che non lo si vuole eliminare, allo split payment), di (iii) introdurre l'upload di fatture elettroniche XML (che molti contribuenti stanno emettendo nonostante l'esonero anche al fine di scongiurare l'esterometro) o di altri dati aggregati ai fini della compilazione delle dichiarazioni trimestrali in regime speciale OSS per l'e-commerce. Infine, non da ultimo, (iv) l'opportunità di favorire fra gli operatori B2B il rispetto dei termini di pagamento attraverso una procedura che, in fatturazione elettronica, consenta al fornitore che riceve l'insoluto di attivare una variazione (con verifiche mirate) ex articolo 26 che obblighino il cessionario/committente a riversare l'Iva detratta ma non pagata al fornitore e (v) l'opportunità di dare attuazione su scala nazionale al baratto finanziario fra crediti e debiti risultanti dalla fatturazione elettronica (la norma c'è, da un anno, mancano solo i provvedimenti attuativi).
Di tutto questo, ma anche di Manovra e Riforma Fiscale Confimi Industria e ANC parleranno con le forze politiche e del Governo martedì 14 dicembre in occasione dell'evento nazionale dedicato alla presentazione del "Manifesto per la Politica" scritto a quattro mani da imprese e professionisti.
L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della Web Tv ANC  https://www.facebook.com/ANC-Webtv-106072559555086/ 

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Fisco passo per passo 17/05/2024
Conversione DL 39/2024 - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie
Nel corso dell'iter di conversione del DL 39/2024 è stato introdotto il nuovo art. 4-ter, che attribuisce ai Comuni un potere di vigilanza e di controllo con riguardo all’effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli art. 119 (Superbonus) e 121, c. 2, del DL 34/2020. Nello specifico, si prevede a carico degli stessi un obbligo di segnalazione qualificata alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate laddove, all’esito dell’attività di vigilanza e di controllo svolta ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 380/2001, vengano constatati interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti.
Fisco passo per passo 17/05/2024
Conversione DL 39/2024 - confermato rinvio Plastic tax e sugar tax
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Fondo cinema e audiovisivo 2024 - ripartizione delle risorse
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Copertura dei letti ospedalieri con filtro - non applicabile IVA al 5
Con la risposta a interpello n. 106 del 16/05/2024, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha ritenuto inapplicabile l’aliquota IVA ridotta per un particolare dispositivo di copertura dei letti ospedalieri mediante un filtro. Si tratta di un Dispositivo di protezione collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata a un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere.
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Conversione DL 39/2024 - principali novità
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L’evoluzione della Giurisprudenza 17/05/2024
Agevolazioni ambientali: ammessa la dichiarazione integrativa per emendare la dichiarazione nel caso di incertezza interpretativa
Il contribuente può opporsi alla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria allegando errori commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi. Legittima dunque la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per usufruire dell’agevolazione Tremonti ambientale, cumulandola con altre agevolazioni.
Fisco passo per passo 17/05/2024
Farmacie – remunerazione aggiuntiva: rilevanza ai fini IRES e IRAP
Con la risposta a interpello n.107 del 16/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la remunerazione aggiuntiva 2023, riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non trovando applicazione l’art. 10-bis del DL 137/2020. In merito alla remunerazione aggiuntiva 2021-2022, con la risposta a interpello n. 219/2022 era stata affermata l’applicabilità della detassazione generale per i contributi COVID ex art. 10-bis del DL 137/2020.
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DL 39/2924 - Superbonus, Sismabonus e bonus barriere - il Senato conferma la ripartizione in 10 quote annuali
Con 101 voti favorevoli e 64 contrari, il Ddl di conversione del DL 39/2024 ha ottenuto la fiducia al Senato e passerà ora all’esame della Camera. Tra le principali novità introdotte in sede di conversione (Atto Senato n. 1092), viene previsto quanto segue.
Quesiti16/05/2024
credito imposta industria 4.0
Buonasera, una società nel 2022 versa acconto pari al 20 per prenotare macchinari con caratteristiche per credito imposta 4.0. Nel corso dell'anno 2023 le macchine vengono installate ed interconnesse.
Info Fisco 067 / 2416/05/2024
Locazioni brevi dal 2024 – Chiarimenti dell’Agenzia
Con riferimento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 al regime delle locazioni brevi, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione: all'incremento dell’aliquota della cedolare secca: in caso di locazione di più di 1 immobile in regime di cedolare secca, l’aliquota del 21 è applicabile ad 1 solo immobile, applicandosi l’aliquota del 26 agli altri; l’incremento opera col pro rata temporis, per la quota parte di canone di competenza del 2024 agli obblighi in capo agli intermediari laddove incassano i canoni dei contratti di locazione o intervengano, comunque, nel loro pagamento, ai fini dell’applicazione della ritenuta: l’aliquota della ritenuta rimane del 21 (scomputabile dalla cedolare secca o dall’Irpef) è sempre operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta in presenza di cedolare secca) sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
Notizie Flash 16/05/2024
Via libera alla legge di conversione del DL Agevolazioni fiscali
Giovedì 16 maggio, con 101 voti favorevoli e 64 contrari, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo definito dalla Commissione Finanze, il ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 39/2024 (A.S. n. 1092). Il provvedimento passa all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.
Pillole Operative 16/05/2024
Schema di D.Lgs. di riordino della riscossione
Il Governo ha approvato in via preliminare nella seduta dell’11/03/2024 lo schema di D.lgs. recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, di cui si riportano alcune delle misure previste, il quale è stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per esprimere il parere ai sensi della L. 111/2023.
Pillole Operative 16/05/2024
RASD – Designazione dei direttori di gara e Unilav arbitri
Il Dipartimento dello sport ha reso noto il manuale relativo alla gestione dei direttori di gara tramite il RASD.
Pillole Operative 16/05/2024
Locazioni brevi – Circolare dell’Agenzia Entrate
La Circolare n. 10/2024 dell’Agenzia Entrate ha analizzato le modifiche apportate dalla L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) alla disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 50/2017. In particolare: è innalzata l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 gg, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.lgs. 23/2011; sono delineate le modalità per procedere agli adempimenti da parte degli intermediari non residenti.
Pillole Operative 16/05/2024
Decreto Semplificazioni – Circolare dell’Agenzia Entrate
La Circolare n. 9/2024 dell’Agenzia Entrate ha analizzato alcune disposizioni previste dal D.lgs. 1/2024 (c.d. Decreto Semplificazioni).