Relativamente al bonus pubblicità, l’art. 67, c.10, DL 73/2021 (c.d. DL Sostegni bis) ha previsto rilevanti modifiche, con particolare riferimento all’applicazione del bonus per gli investimenti pubblicitari 2021.
Per un’analisi approfondita di tali novità si rinvia alla RF 092/2021.
Di seguito, si riepilogano le principali novità:
- estensione del “regime derogatorio”, introdotto nell’anno 2020, anche agli anni 2021 e 2022;
- estensione del bonus agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
- si prevede che per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato (sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive) nella misura “unica” del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati nel biennio 2021-2022, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente;
- differimento della trasmissione telematica della “prenotazione” al periodo 1/09/2021 - 30/09/2021 in luogo del termine ordinario previsto 1/03/2021 - 31/03/2021.
ISTANZA DI PRENOTAZIONE: SLITTAMENTO TERMINI
Con riferimento all’istanza di “prenotazione”, con un comunicato stampa del 31/08/2021 pubblicato sul sito del DIE (Dipartimento per la comunicazione e l’editoria) è stato reso noto lo slittamento dei termini di trasmissione telematica.
Nello specifico, la comunicazione in questione andrà presentata:
- dal 01/10/2021 al 31/10/2021
- in luogo del termine previsto dal DL Sostegni bis (art. 67, c. 10, DL 73/2021), ossia dal 01/09/2021 al 30/09/2021.
Le ragioni dello slittamento dei termini – si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del DIE – sono da individuarsi negli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dal DL Sostegni bis
Nel comunicato stampa richiamato viene precisato che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica.
Si ricorda che il modello:
- deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare";
- accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.