Con la risposta n. 704 del 14/10/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore fiscalmente rilevante per la parte edificabile di un terreno che si intende vendere, sulla base dei valori determinati in sede di prima rivalutazione, può essere rideterminato, ai fini della cessione e del calcolo della relativa plusvalenza, in base al criterio proporzionale.
È possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento agli stessi beni oppure, in alternativa, presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato.