Il CNDCEC nei Pronto Ordini n. 90 del 2021 ha chiarito che solo nel caso di sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non ha commesso il fatto, il procedimento disciplinare può concludersi con una delibera di archiviazione
Una volta deliberata la sospensione cautelare, il Consiglio di Disciplina dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine, il quale dovrà effettuare la trascrizione nell’albo della misura cautelare disposta nei confronti dell’iscritto.