Con la risposta a interpello n. 302 del 28/04/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di procedura concorsuale e divieto di compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito.
Non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 302 del 28 aprile 2021.