Con il DM 2/02/2021, pubblicato in GU del 19/02/2020, il MEF ha approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 relativi a tutte le attività economiche: agricoltura, manifatture, servizi, commercio ed attività professionali. Sono state anche approvate le territorialità specifiche.
SOGGETTI ESCLUSI DAGLI ISA 2021
Il decreto, infine, ha individuato le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli ISA approvati, di seguito evidenziati in forma tabellare:
Cod. |
CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISA |
1) |
Contribuenti con inizio attività nel corso del 2020 (anche al 31/12; non rileva se previa cessazione nei 6 mesi precedenti) |
2) |
Contribuenti che hanno cessato l'attività nel 2020 (anche al 31/12; non rileva se riaperta nei 6 mesi successivi) |
3) |
Contribuenti che dichiarano ricavi (art. 85, co. 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)) o compensi (art. 54, co. 1, TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal DM di approvazione/revisione dei relativi ISA. Anche quest’anno, il limite è rimasto invariato ad €. 5.164.569 per tutti i mod. ISA approvati.
Indici BG40U, BG50U, BG69U e BK23U: ai fini della determinazione dell’importo rilevante, i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ex artt. 92 e 93 TUIR. |
4) |
Contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività |
5) |
Contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari (associazioni in L. 398/91; tonnage tax; ecc.) |
6) |
Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata |
7) |
Contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora:
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8) |
ETS non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito ex art. 80 del D.lgs. 117/2017 (1) |
9) |
ODV e APS che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 117/2017 (1) |
10) |
Imprese sociali di cui al D.lgs. 112/2017 (1) |
11) |
Società cooperative e quelle costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore di sé stessi e società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie/associate. |
12) |
Soggetti che esercitano in forma di cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (cod. att. 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (cod. att. 49.32.20) di cui all’ISA BG72U |
13) |
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U |
14) |
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte/professione partecipanti a un gruppo IVA (**) |
15) |
NEW - Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi (art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)), o dei compensi (art. 54, co. 1, TUIR), di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (2) |
16) |
NEW - Contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’1/01/2019 (2) |
17) |
NEW - Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, una delle 85 attività individuate dai codici attività riportati nella tabella “Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2020” allegata al medesimo DM (si tratta, in massima parte, delle attività già considerate per l'estensione del contributo a fondo perduto dai vari "DL Ristori") (2) |
Note:
(1) L’esclusione richiede la preventiva autorizzazione della Commissione UE (non ancora pervenuta)
(2) Tali contribuenti (sfondo verde) sono tenuti alla compilazione del relativo Modello ISA
Sono sempre esclusi anche i contribuenti minimi (art. 27 DL 98/2011) e forfetari (art. 1 co. 54-89 L. 190/2014)