Il contribuente non è tenuto a versare né l’imposta di registro né le sanzioni per omesso versamento quando la sentenza da registrare è stata ribaltata e quindi il tributo non è dovuto anche per effetto di sgravio da parte dell’Agenzia delle entrate.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 2367 del 3 febbraio 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.