
Nel corso di Telefisco 2021, l'Agenzia delle Entrate, relativamente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 c. 1051 ss. della L. 178/2020, che in caso di mancato utilizzo per incapienza di parte della quota di 1/3 del credito d’imposta, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota.