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Fisco passo per passo 07/01/2021

Legge di Bilancio 2021 - Principali novità fiscali in sintesi - II° PARTE

LE NOVITA’ IVA

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

(co. 1102)

  • Termini di annotazione delle fatture emesse per i contribuenti minori: l’annotazione (N.B.: non l’emissione) nel registro delle fatture emesse va eseguita entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (non entro il 15 del mese successivo), con riferimento allo stesso mese di effettuazione. In sostanza, si perviene ad un allineamento dei termini con quelli previsti per la liquidazione dell’IVA.
  • Esterometro: attualmente la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero (attive e passive) non documentate da bolla doganale o fattura elettronica avviene tramite esterometro trimestrale.

Dal 1/01/2022 la trasmissione di tali dati avverrà tramite trasmissione all’SDI utilizzando il formato proprio delle fatture elettroniche entro:

  • il termine di emissione delle fatture/documenti che le certificano (12 gg dall’effettuazione dell’operazione) per le cessioni/prestazioni rese
  • il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento estero con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute.

Aspetti sanzionatori: per le operazioni effettuate a partire dall’1/01/2022, si applica la sanzione amministrativa

  • di € 2 per ciascuna fattura (entro il limite massimo di € 400 mensili, in luogo degli attuali €. 1.000); continua a non applicarsi il cumulo giuridico (art. 12 Dlgs 472/97)
  • la sanzione è ridotta al 50% (anche nel limite massimo mensile) se la trasmissione è effettuata (o viene debitamente corretta) entro i 15gg successivi alle scadenze
  • Fattura elettronica ed STS: è esteso al 2021 il divieto di fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni:
  • sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (anche senza invio al STS)
  • comunicate al STS (anche se non effettuate alla persona – veterinari)
  • Precompilate IVA: la convalida dei dati del mod. Iva, LIPE e/o registri Iva precompilati può essere effettuata dall’intermediario abilitato solo ove abbia la delega all’utilizzo dei servizi della fatturazione elettronica.

CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1/01/2021

(co. da 1109 a 1115)

  • Memorizzazione elettronica:
  • la memorizzazione elettronica del corrispettivo
  • e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti (documento commerciale o fattura)

è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione

Si ricorda che:

  • non vi è obbligo di consegnare il documento commerciale se non richiesto
  • dal 1/01/2021 è terminato il “regime transotorio” (non è più ammessa l’emissione di scontrino/ricevuta fiscale col successivo upload)
  • Sistemi evoluti di incasso: è differita al 1/07/2021 l’operatività dell’utilizzo di tali sistemi ai fini dell’obbligo di memorizzazione
  • Nuovo quadro sanzionatorio 2021 (nuovo co. 2-bis art. 6 D.lgs. 417/97):
  • per la omessa/tardiva/infedele memorizzazione/trasmissione
  • la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% (in luogo del 100% attuale) dell’Iva corrispondente all’importo non memorizzato/trasmesso
  • con un minimo di €. 500 (per singola operazione)
  • è applicabile il cumulo giuridico (art. 12 Dlgs 472/97)

(La sanzione è estesa agli scontrini/ricevute fiscali/DDT)

  • se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, si applica la sanzione amministrativa fissa di € 100 per ciascuna trasmissione (in tal caso non si applica cumulo giuridico ex art. 12 Dlgs 472/97)
  • la sanzione amministrativa da 1.000 a € 4.000 si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione/trasmissione telematica
  • sanzioni accessorie IVA e redditi (art. 12 del D.lgs. 471/97): le ipotesi previste per gli scontrini/ricevute fiscali ed i registratori di cassa sono estese ai corrispettivi telematici; l’estensione riguarda le sanzioni:
  • di sospensione dell’attività per 4 violazioni commesse in 5 anni (art. 2, co. 1, 1-bis e 2, D.lgs. 127/2015)
  • per l'omessa installazione dei RT o alla manomissione/alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi
  • esclusione del ravvedimento (art. 13 lett. b-quater) D.lgs. 472/97): non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa/infedele memorizzazione dei corrispettivi in presenza di PVC

LOTTERIA SCONTRINI E CASHBACK

(co. da 1095 a 1097)

E’ disposto quanto segue:

  • lotteria degli scontrini: si potrà partecipare alle estrazioni esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, ecc.) rimanendo esclusi gli acquisti effettuati in contanti

Si ricorda che il DL Milleproroghe ha fissato al 1/02/2021 il termine per l’emanazione del Provvedimento che disporrà l’avvio dell’iniziativa.

  • cashback: il rimborso non è imponibile ai fini dei redditi

IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY (co. 40)

Con norma di interpretazione autentica del n. 80 Tab. A/III Dpr 633/72 (sul concetto di “preparazioni alimentari”) è disposta l’applicazione dell’IVA 10% (in luogo dell’aliquota propria) alle seguenti operazioni:

  • di cibo “da asporto”
  • cessione con “consegna al domicilio”.

La disposizione non è limitata al “periodo Covid” (ed ha effetti retroattivi).

IVA VACCINI COVID-19 (c. 452 e 453)

Si introducono le seguenti disposizioni:

  • fino al 31/12/2022, sono esenti IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte
  • le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
  • in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata DPR n. 633/1972, si dispone che sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20/12/2020 al 31/12/2022:
  • le cessioni di vaccini contro il Covid-19
  • e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

CONTROLLI SULLE LETTERE DI INTENTI

(co. da 1079 a 1083)

Sono implementate specifiche analisi di rischio sulla emissione di dichiarazioni di intento irregolari (da individuare tramite Provvedimento dell’Agenzia).

Se si evidenziano irregolarità, al contribuente viene inibito:

  • il canale telematico per il rilascio di nuove dichiarazioni d’intento
  • l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA che riporta il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

BOLLO SULLE E-FATTURE

(co. 40)

Per le fatture elettroniche il cedente/prestatore è obbligato in solido al pagamento dell’imposta anche laddove il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

IMU E IMPOSTA DI REGISTRO

PRIMA RATA 2021 IMU TURISMO

(co. da 599 a 601)

In relazione alla 1° rata dell’IMU 2021:

  • vengono, di fatto, estese le fattispecie di esenzione previste per la 2° rata IMU dal DL Agosto (art. 78 D.L. 104/2020):
  • ad esclusione degli immobili cat. D/3 destinati a cinema, teatro e simili

Utilizzo

ESENZIONE 1° RATA IMU 2021 - IMMOBILI

STRUMENTALI PER DESTINAZIONE DEI PROPRIETARI

(dunque non se

in uso a terzi)

-

IMMOBILI E RELATIVE PETINENZE

cat. D/2 (alberghi e pensioni) incluse pertinenze ed “installazioni funzionali” a tali D/2

degli agriturismi

dei villaggi turistici

degli ostelli della gioventù

dei rifugi di montagna

delle colonie marine e montane

degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appart. per vacanze, dei bed & breakfast e dei residence

dei campeggi

destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili

ANCHE SE IN USO A TERZI

degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali

degli stabilimenti termali

cat. D da imprese che allestiscono stand in fiere o simili

 

L’agevolazione spetta nei limiti del “quadro temporale” degli aiuti di stato.

IMU E TARI PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO (co. 48)

Si prevede, a partire dall’anno 2021:

  • a favore dei pensionati italiani all’estero
  • per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:
  • la riduzione del 50% dell’IMU;
  • la riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti.

IMPOSTA REGISTRO SU TERRENI AGRICOLI DI VALORE MINIMO

(co. 41)

Si dispone per l’anno 2021:

  • l’esenzione dall’imposta di registro fissa di € 200
  • agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni/relative pertinenze, di valore economico <= € 5.000 qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti/IAP, iscritti alla previdenziale agricola (art. 2, c. 4-bis, D.L. 194/2009)

 

FINANZIAMENTI – RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

GARANZIA SACE

(co. 206 e da 208 a 218)

È prorogata al 30/06/2021 (in luogo del 31/12/2020) la concessione, da parte di SACE di garanzie a favore di banche/altri soggetti abilitati all’erogazione del credito per i finanziamenti concessi alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 (art. 1 DL 23/2020), con contestuale ampliamento delle tipologie di operazioni finanziarie cui si applica.

Infine, è ampliato l’ambito soggettivo, a decorrere dal 2021.

FONDO GARANZIA PMI

(co. 244)

Vengono prorogate al 30/06/2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'art. 26 del DL Rilancio.

PROROGA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI

(co. da 248 a 254)

E’ prorogato fino al 30/06/2021 (in luogo del 31/01/2021) cd. “moratoria” riferita ai rimborsi/pagamenti rateali relativi a:

  • aperture di credito accordate “sino a revoca” e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti: su istanza del debitore
  • restituzione dei prestiti non rateali

pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti (leasing): su istanza del debitore.

RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE PE PERDITE

(co. 266)

Con sostituzione dell’art. 6 DL 23/2020 (DL Liquidità) è disposto che:

per le perdite dell’esercizio in corso al 31/12/2020

  • non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, e 2447 (Spa) nè gli artt. 2482-bis, co. da 4 a 6 e 2482-ter (Srl) C.C.
  • il termine entro il quale effettuare gli specifici adempimenti (riduzione della perdita a meno di 1/3, pena la riduzione del capitale in proporzione delle perdite, ex ex artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, CC; immediata riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento al di sopra del minimo legale ex artt. 2447 o 2482-ter CC) è differito al 5° esercizio successivo;
  • fino a tale data, non opera la causa di scioglimento per riduzione/perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

Le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

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Quesito – passaggio generazionale PADRE: DITTA INDIVIDUALE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – REGIME IVA NORMALE ATTIVITA’: LAVORAZIONE MECCANICO AGRICOLE CONTO TERZI FIGLIO: ditta individuale Agricola – REGIME IVA NORMALE ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI AZIENDA DAL PADRE ALLA AZ. AGRICOLA DEL FIGLIO nella quale il figlio indica la propria partita iva, si impegna a continuare l’attività di Lavorazioni meccanico agricole del padre, per 5 anni, aggiungendola alla propria attività agricola con contabilità separata applicando art. . 58 tuir È possibile usufruire della continuità dei valori aziendali in considerazione che l’azienda che li riceve è una azienda agricola (che resterà attività principale) alla quale si aggiunge, quale attività secondaria in contabilità separata la attività ricevuta in donazione dal padre In caso non sia possibile le plusvalenze conseguite come devono essere tassate a che aliquota L’eventuale credito IVA della ditta donata Può essere trasferito alla donataria indicando nel modello di variazione da inviare all’ADE la partita iva dell’az.
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