Fisco passo per passo 22/05/2024Fabbricati D delle imprese - approvati i coefficienti per l’IMU 2024Con il DM 08/03/2024 il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato per l’anno 2024 i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultino al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019). L’applicazione di tali coefficienti per la determinazione della base imponibile riguarda esclusivamente i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita classificabili nel gruppo "D" (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali) che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Fisco passo per passo 22/05/2024Prodotti alternativi a quelli in plastica monouso - in GU disposizioni attuativeL’art. 4 del D.lgs. 196/2021 (in vigore dal 14/01/2022) prevede, con la finalità di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B, del medesimo D.lgs. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002: Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Spese ammissibili - Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti spese strettamente funzionali agli interventi precedentemente indicati sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda: servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo; acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo; Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a: imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali; ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; servizi di consulenza relativi alle ordinarie attivita' amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria. acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
Fisco passo per passo 22/05/2024Liquidazione IVA di gruppo – divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendentiCon la risposta a interpello 111 del 21/05/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito IVA maturato dalla controllante prima del 2008, anteriormente all’adesione al regime dell’IVA di gruppo, oggetto di contestazione e poi rigenerato nel 2023 mediante definizione delle pendenze ex L. 197/2022, non può essere trasferito al gruppo. Nel caso di specie, una società aveva aderito nel 2005 al regime IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72) e aveva indebitamente compensato con tributi propri un credito IVA riportato dal 2004..