Con il Pronto Ordini n. 202 del 18 dicembre 2020 il CNDCEC ha fornito alcune indicazioni da applicare in caso di ritiro della candidatura alle elezione del consiglio dell’Ordine.
In linea generale, l’ordinamento professionale e il regolamento elettorale disciplinano soltanto le fasi di presentazione e accettazione della candidatura e l’eventuale rinuncia successiva non risulta regolata da alcuna disposizione specifica.
Comunque, secondo autorevole giurisprudenza la rinuncia alla candidatura (in quanto atto contrario all’accettazione) per essere efficace, deve essere presentata seguendo le stesse modalità prescritte dalla legge per l’accettazione della stessa.
Pertanto, con riferimento alle elezioni per il consiglio dell’Ordine, la rinuncia, per essere efficace, avrebbe dovuto avere le forme prescritte dal regolamento elettorale approvato il 14 settembre 2020 ed essere presentata con le modalità ed entro i termini ivi previsti per la presentazione delle candidature.
Diversamente, se venisse presentata oltre il termine, non potrebbe esplicare alcuna efficacia sulla composizione delle liste.
Infatti, una volta scaduti i termini, l’interessato non può più rinunciare alla propria candidatura, ma può soltanto rinunciare all’elezione in sé, astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale (eventualmente pubblicizzando il proprio intendimento) e rinunciando successivamente all’assunzione dell’incarico.
In conclusione, la dichiarazione di rinuncia pervenuta oltre la scadenza del termine perentorio di presentazione delle candidature e delle liste non può interferire nel procedimento elettorale e in tal senso deve essere considerata inefficace.