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Fisco passo per passo 17/11/2020

Corrispettivi sanzionati in modo più lieve

Corrispettivi sanzionati in modo più lieve

Come anticipato nell’articolo che precede, il DDL della legge di bilancio 2020 apporta una serie di semplificazioni (le imprese in contabilità semplificata potranno annotare le fatture emesse negli stessi termini trimestrali con cui liquidano l’Iva; soppressione dell’esterometro dal 2022; ecc.) e di attenuazioni ai regimi sanzionatori (per le operazioni con l’estero a decorrere dal 2022; per l’errata trasmissione dei corrispettivi; ecc.).

Stando all'ultima bozza disponibile, per quantio attiene i corrispettivi telematici viene modificato il regime sanzionatorio (previsto dall’art. 2 D.lgs. 127/2015 e dell'art. 6 D.lgs. 471/97), al fine di “rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”

In particolare, le modifiche prevedono:

  • la sanzione (nuovo co. 2-bis dell'art. 6 Dlgs 471/97) del 90% dell’Iva (in luogo del precedente 100%) ove i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati/trasmessi, ricomprendendovi tutte le ipotesi che si possono verificare (omissione/tardività/infedeltà nella memorizzazione e/o trasmissione telematica), tanto singolarmente, quanto cumulativamente; si applicherà, dunque, una unica sanzione a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento (es: la nuova sanzione si applicherà una sola volta ove la trasmissione tardiva/omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione); il principio è analogo a quello previsto per le fatture: la sanzione per mancata emissione di una fattura "assorbe" anche quella per la mancara registrazione (v. CM 180/98)
  • la sanzione in misura fissa da €. 100 per la violazione consistente nella sola omessa/tardiva/infedele trasmissione quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo; in tal modo il regime sanzionatorio viene allineato a quello previsto per le fatture. (art. 6, co. 1, D.lgs 471/97), per quanto, a differenza di quest’ultimo, la sanzione dovrebbe operare per singola trasmissione telematica e senza applicabilità del cumulo giuridico in caso di violazioni reiterate.

La norma risulta attualmente riferita ai soli corrispettivi telematici; pertanto le “vecchie sanzioni” troveranno ancora applicazione per quanti possono ancora emettere scontrini/ricevute fiscali.

Si ricorda che, comunque, potrà trovare applicazione il principio del favor rei.

È, infine, integrato l’art. 13 D.lgs 472/97 (ravvedimento), al fine di coordinare la nuova disciplina sanzionatoria; in particolare è previsto non sia consentito ravvedere la sanzione per l’omessa/infedele memorizzazione dei corrispettivi quando la violazione è già stata constatata (dunque, non si potrà ravvedere la violazione, con abbatimento della sanzione a 1/5, in prsenza di PVC).

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