Con il principio di diritto n. 17/2020, l’Agenzia delle Entrate, relativamente in merito alla determinazione del momento di emissione delle fatture relative a prestazioni dipendenti da contratti di appalto effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
premesso che:
- tali operazioni, qualificandosi come prestazioni di servizi, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, all’atto dell’emissione della fattura (art. 6 commi 3 e 4 del DPR 633/72).
- che deve essere emessa, al più tardi, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72).
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia è ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi tra le parti (prevedendo, ad esempio, l’emissione a seguito della verifica/accettazione della prestazione), ma detto termine deve essere antecedente rispetto al pagamento del corrispettivo.
Si aggiunge, poi, che, laddove la fattura sia emessa verso la P.A. in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle norme IVA:
- essa si intende trasmessa in via elettronica (art. 21, co. 1, DPR 633/72), e ricevuta dalla P.A. destinataria
- solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (art. 2 comma 4 del DM 55/2013).
Pertanto:
- anche a fronte del successivo rifiuto della fattura da parte della P.A. (le cui condizioni/modalità sono state di recente disciplinate dal DM 132/2020)
- il documento si considera comunque emesso, ai fini Iva.
Ciò implica che, il successivo reinvio della fatturaPA non potrà risultare sanzionato in quanto tardivo.