Notizie Flash 01/02/2017Bonus per la riqualificazione energetica dei condomini nel 2016: pronta l’applicazione per la cessione del creditoÈ disponibile da ieri, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione gratuita con la quale i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016. Come avviene la trasmissione - La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline.
Notizie Flash 09/06/2017Ecobonus e sismabonus: le regole per la cessione del credito d'impostaDue distinti provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi dell'8 giugno 2017, dispongono le modalità attuative , in linea con quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici. Si tratta nello specifico della cessione del credito per: gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25 della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015. gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
Il Caso 12/06/2017Ecobonus e SismaBonus: regole operative per la cessione del creditoDue distinti provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi dell'8 giugno 2017, dispongono le modalità attuative , in linea con quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici. Si tratta nello specifico della cessione del credito per: gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25 della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015. gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
Notizie Flash 28/08/2017Ecobonus condominio. Ok alla cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax areaCon il provvedimento del 28.08.2017 del Direttore dell’Agenzia, che sostituisce quello dello scorso 8 giugno 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4-bis del DL 50/2017, convertito nella legge 96/2017, vengono stabilite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell’imposta.
Fisco passo per passo 01/06/2018Detrazione per interventi di riqualificazione energetica: limiti alla cessione del creditoCon la Finanziaria 2018 il Legislatore ha disposto che la cessione del credito, derivante dalla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati, possa essere effettuata: sia dai soggetti capienti che dai soggetti soggetti incapienti di cui ai citati artt. 11 e 13, TUIR; per tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati previsti dall’art. 14, DL n. 63/2013, così come risultante dopo le modifiche apportate dalla stessa Finanziaria 2018. Viene inoltre ribadito che il credito può essere ceduto: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ad altri soggetti privati, con facoltà per gli stessi di cedere il credito ricevuto ad altro soggetto.
Fisco passo per passo 19/04/2019Cessione del credito sismabonusecobonus anche ai soci dell'impresa sub-appaltatriceCon la risposta n. 109/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al caso di: una società che ha acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da detrazioni collegate a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (sisma bonus ecobonus) che intende cedere (nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla prima) ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice premesso che: in relazione alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata dell’80 o dell’85 (a seconda se gli interventi determinano il passaggio, rispettivamente, a una o due classi di rischio inferiori) per la cessione del credito corrispondente all’ecobonus e sisma bonus (v. CM 11/2018 e CM 17/2018) a favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con l’intervento è stato precisato che nel caso in cui il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria sia a quella successiva.
Fisco passo per passo 14/10/2020Non possibile la cessione del credito IVA senza presentazione della dichiarazioneCon risposta a interpello n. 469/2020, l’Agenzia delle Entrate, conferma il proprio orientamento espresso con la risoluzione n. 279/2002 e con la risposta a consulenza giuridica n. 1/2019, secondo il quale non è ammessa la cessione di un credito IVA non ancora esposto nella dichiarazione annuale o nell’istanza di rimborso trimestrale. Si segnala che la Corte di Cassazione con varie sentenze, da ultimo la sentenza n. 27278/2019, ha ammesso la validità della cessione del credito IVA prima dell’esposizione dello stesso nella dichiarazione annuale del cedente, sulla base del generale principio civilistico che dispone la libera cedibilità dei crediti futuri, desumibile dall’art. 1348 c.c., a condizione che sussista il rapporto giuridico di base alla data della cessione.