Con la definizione dell'atto di contestazione viene ripristinata, a posteriori, la disponibilità del credito da agevolazione per un importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e riversata. Lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 237/2020.
Il credito così ripristinato può essere riportato nei periodi successivi, oltre il limite temporale previsto dalla legge istitutiva, e compensato con eventuali debiti tributari e contributi futuri, con la precisazione che tale eccedenza non concorre con gli altri eventuali crediti all'ammontare del limite massimo compensabile, laddove utilizzata oltre il terzo anno successivo a quello in cui la stessa si è generata.