Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 DL 34/2020 (così come un’altra serie di agevolazioni previste dai DL Covid succedutisi) spetta nel rispetto delle condizioni previste del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (per brevità, detto “Temporary Framework” della Comm. UE), di cui alla Comunicazione UE del 19/03/2020 C(2020) final.
Ciò implica che rimangono esclusi dal contributo a fondo perduto (v. CM 15/2018 p.to 7), così come da altre agevolazioni (soppressione saldo 2019 e 1° acconto 2020 Irap, ecc.) le imprese che al 31/12/2019 si trovano “già in difficoltà”, secondo la definizione del par. 22 del “Temporary Framework”, il quale fa riferimento alla definizione di “impresa in difficoltà” contenuta all’art. 2 p.to 18 del Reg. UE n. 561/2014 della Comm. del 17/06/2014, riassunto nel seguito.