La recente CM 15/2020 ha fornito i primi chiarimenti in relazione al contributo a fondo perduto il cui avvio delle presentazioni delle relative domande è iniziato dal 15 giugno scorso.
Nonostante tali chiarimenti permangono ancora una serie di dubbi e di criticità.
SOGGETTI AMMESSI
Il comma 2 dell’art. 25 DL 34/2020 individui soggetti cui non spetta il contributo. Per quanto riguarda i professionisti esso fa riferimento, disgiuntamente:
I professionisti "con Cassa" risultano individuati su base oggettiva e, pertanto, risulteranno sempre esclusi (indipendentemente che abbiano avuto diritto/percepito l’indennità forfettaria, o meno).
Per quanto poi attiene i professionisti "senza Cassa", la norma non fa riferimento al mese di spettanza del contributo (si noti che le proroghe dell’indennità istituite sui mesi di aprile e maggio dal punto di vista tecnico hanno modificato i medesimi art. 27 e 38 del DL 18/2020); tuttavia il riferimento della CM 15/2020 al contributo del mese di marzo (e, dunque, anche di aprile, considerato che i requisiti siano i medesimi) è chiaro e discende dal richiamo del requisito della partita IVA attiva al 23/02/2020 (e non al 19/05/2020, come per il mese di maggio).
Dunque vanno assunti tutti i requisiti previsti sul mese di marzo, tra cui sussiste il fatto:
In tali fattispecie l’indennità non è spettata e, pertanto, non si pone alcun alternatività rispetto al contributo a fondo perduto, che risulterà quindi spettante.
PROFESSIONISTI |
Indennità forf. su Marzo/Aprile 2020 |
||||
Pensionati (non spettante) |
Lav. dipend. (non spettante) |
Altro ente previd. obbl. (non spettante) |
Altro (spettante) |
||
SENZA CASSA |
Contrib. f.do perduto |
SI |
SI |
SI |
NO |
CON CASSA |
Contrib. f.do perduto |
NO |
NO |
NO |
NO |
Esempio1: il professionista senza cassa e anche dipendente; l’iscrizione al FPLD dipendenti è escluso dalle indennità di marzo e, dunque, permette la richiesta del contributo a fondo perduto
Esempio2: Professionista senza cassa che faccia anche l'agricoltore iscritto alla previdenza agricola (IAP): è stato escluso dall'indennità forfettaria di marzo quale professionista (dunque spetterebbe il contributo a fondo perduto) ma lo ha percepito quale agricoltore (anche se i sensi di un articolo diverso dal 27 DL 18/2020). In tal caso non è chiaro se spetti il contributo a fondo perduto o meno (in via cautelativa, è probabile una risposta negativa).
Discorso analogo per il professionista che si anche imprenditore iscritto all'IVS (quale artigiano, se è prevalente nell'attività imprenditoriale, o all'IVS commercio). Peraltro, dai chiarimenti rilasciati dall'Agenzia appare evidente come l'eventuale esclusione "del professionista" non influisce sull'eventuale "inclusione" in relazione ad altre attività svolte (come quella di ditta individuale, o in relazione all'attività svolta in forma collettiva, quale studio associato/Stp).
Esempio3: professionista che si anche amministratore di società (senza attrazione all'attività professionale, ex CM 15/2001): considerato il contribuente risulta iscritto alla sola gestione separata Inps, ha avuto diritto all'indennità forfettaria di marzo e, dunque non potrà presentare l'istanza per il contributo a fondo perduto.
Si noti che i professionisti ammessi al contributo a fondo perduto dovrebbero poter richiedere anche l'indennità forfettaria per il mese di maggio (peraltro aumentata a €. 1.000), salvo diversi chiarimenti dell'Agenzia (il DL Rilancio ha, su tale mese, soppresso il requisito della assenza di una iscrizione ad altra posizione previdenziale obbligatoria).
E' probabile che ciò continuerà ad alimentare la polemica con il CNDCEC, considerata l'evidente disparità che è stata così introdotta rispetto ai professionisti "con Cassa" (sempre esclusi dal contributo a fondo perduto e per i quali l'indennità forfettaria per il mese di maggio sarà limitata a €. 600).
Studio associato/STP: una ulteriore situazione che crea disparità poco giustificabile riguarda gli studi associati o le Stp.
Si pensi al caso di uno studio associato (che elabora le contabilità e relative dichiarazioni) composto da 2 commercialisti che hanno mantenuto la propria P.Iva attiva a causa dell'attività di revisione che svolgono; in tal caso:
*) i singoli professionisti non hanno diritto al contributo a fondo perduto per la propria attività personale
*) tuttavia lo studio associato potrà richiedere il contributo (in presenza dei relativi requisiti).
Appare evidente la differenza rispetto ai due professionisti che svolgono esattamente la stessa attività dello studio associato nonché l'attività di revisione, ma in modo del tutto autonomo.
DIMINUZIONE DEL FATTURATO
Come noto, la richiesta del contributo a fondo perduto richiede due requisiti sostanziali:
Quest'ultimo requisito non fa riferimento a una situazione reddituale, ma ad una situazione "ai fini Iva".
Ciò comporta il fatto che tutte le operazioni fatturate influenzeranno il parametro, come ad esempio le cessioni di beni strumentali effettuate nei mesi di aprile:
Appare evidente che il parametro riferito alla riduzione del fatturato sarà influenzato in modo poco giustificato (in senso migliorativo per il contribuente nel caso di cessione ad aprile 2019, ed in senso peggiorativo nel caso di cessione ad aprile 2020).
Inoltre, le emissioni di eventuali fatture "anticipate" (si pensi alla fatturazione di un acconto non ancora incassato, o di una prestazione di servizi non ancora incassata) è scattato il momento impositivo Iva e, dunque, le operazione hanno comunque partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile e, conseguentemente, influenzano il calcolo del contributo.
NEOATTIVITA' E "VECCHIE ATTIVITA'