L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato chiarimenti in relazione al contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 DL 34/2020 (DL Rilancio).
Si tratta prevalentemente di conferme, cui si aggiunge qualche novità interpretativa.
SOGGETTI AMMESSI
Come noto il contributo spetta a tutte le "partite Iva" (sono esclusi soggetti che ne sono privi: lavoratori dipendenti, titolari di reddito da attività occasionale, ecc.), Ivi incluse le imprese agricole.
A tal fine non rileva, in generale, l'attività svolta, la dimensione, né il regime contabile (risultano inclusi anche i contribuenti forfettari).
Dipendenti: l'Agenzia chiarisce che, laddove il contribuente sia, al contempo:
Peraltro, tra i lavoratori autonomi, risulta esclusa la gran parte dei professionisti, in quanto il contributo risulta alternativo alle indennità forfettarie cui hanno diritto tali contribuenti; più in particolare sono esclusi dal contributo a fondo perduto:
Pensionati: l'Agenzia non approfondisce la questione del professionista titolare di pensione; tale situazione risulta ostativa alla spettanza dell'indennità forfettaria e da ciò dovrebbe evincersi la spettanza del contributo a fondo perduto. Si noti, infatti, che la norma esclude del contributo i contribuenti "che hanno diritto alla percezione delle indennità" previste dal DL Cura Italia.
STP: sotto questo aspetto appare innovativo il fatto che, secondo l'Agenzia, le società tra professionisti:
Studi associati: l'Agenzia non affronta il caso dello studio associato; applicando, tuttavia, i criteri interpretativi di cui sopra, si dovrebbe riconoscere la spettanza del contributo anche per lo studio associato costituito esclusivamente da professionisti singolarmente esclusi dal contributo.
PIU' ATTIVITA'
Per i soggetti che svolgono più attività, l'Agenzia chiarisce che al fine di valutare:
occorre fare riferimento alla somma dei ricavi/compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.
Esempio: un professionista eserciti anche l'attività di procacciatore; ai fini delle verifiche di cui sopra:
LIMITE DEI RICAVI/COMPENSI
L'Agenzia conferma che non deve procedersi ad alcun ragguaglio "ad anno" per i contribuenti che si sono costituiti dal 2019.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Per quanto attiene i contribuenti che siano stati coinvolti in un'operazione aziendale straordinaria in regime di neutralità fiscale (l'Agenzia fa il caso della fusione/scissione, nonché della trasformazione societaria, ma il concetto va certamente ricondotto anche al conferimento d'azienda ex art. 176 Tuir) l'Agenzia chiarisce che:
Al contrario ciò non si applica nel caso di operazione cui non si applica la neutralità fiscale (es.: cessione d'azienda).
Peraltro, in caso di avente causa soggetto neocostituito in seguito all'operazione straordinaria, non trova applicazione la deroga al requisito del decremento del fatturato/corrispettivi laddove l'operazione sia stata posta in essere nel 2019 (mentre troverà applicazione nel caso in cui il dante causa sia stato costituito dal 1/01/2019).
RICAVI RILEVANTI
Per quanto attiene le attività individuate dall'art. 18 c. 10 Dpr 600/73 (attività cd. "ad aggio"), l'Agenzia ritiene che, per le imprese in contabilità semplificata (il concetto non si applica per le imprese in contabilità ordinaria):
Il concetto trova applicazione non solo per le attività di rivendita di generi di monopolio e di carburanti (per i quali è lo stesso art. 18 co. 10 citato a disporre che ai fini reddituali i ricavi sono individuati come sopra indicato), ma anche per la vendita di giornali/libri e periodici in base a contratto estimatorio (per i quali detto articolo richiama il meccanismo di nettizzazione solo al fine di verificare la possibilità di mantenere la contabilità semplificata).
Infine si noti che il parametro per verificare la spettanza attiene, in generale, al "fatturato"; solo per le operazioni per le quali è possibile non emettere fattura va fatto riferimento ai ricavi. Dunque:
CONTRIBUENTI NEOATTIVITA'
E' confermato che, per i contribuenti che hanno iniziato l'attività a partire dal 2019 e che non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019, il contributo spetta ugualmente, anche se nell'importo del contributo minimo (€. 1.000 o €.2.000).
NATURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto quale ristoro forfettario delle spese sostenute; pertanto si inquadra tra i contributi in conto esercizio (voce A.5 del bil. UE). Si ricorda, tuttavia, che il contributo non è tassato ai fini dei redditi nè dell'Irap; per tale motivo al contributo non viene applicata la ritenuta del 4% (art. 29 Dpr 600/73).
CUMULABILITA'
Infine, l'Agenzia chiarisce che la compatibilità del contributo rispetto alle condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Com. Commissione UE 19/03/2020 C(2020) 1863 final, comporta il fatto che il totale delle misure di aiuto ricevute dall'impresa non ecceda il limite di €. 800.000.