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Fisco passo per passo 15/06/2020

Contributo Fondo perduto - Chiarimenti dell'Agenzia

Contributo Fondo perduto - Chiarimenti dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato chiarimenti in relazione al contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 DL 34/2020 (DL Rilancio).

Si tratta prevalentemente di conferme, cui si aggiunge qualche novità interpretativa.

 

SOGGETTI AMMESSI

Come noto il contributo spetta a tutte le "partite Iva" (sono esclusi soggetti che ne sono privi: lavoratori dipendenti, titolari di reddito da attività occasionale, ecc.), Ivi incluse le imprese agricole.

A tal fine non rileva, in generale, l'attività svolta, la dimensione, né il regime contabile (risultano inclusi anche i contribuenti forfettari).

Dipendenti: l'Agenzia chiarisce che, laddove il contribuente sia, al contempo:

  • imprenditore/professionista ed anche dipendente: non rileva lo status di dipendente per l'esclusione (il contributo spetta per il fatto di essere comunque titolare di una partita Iva)
  • socio di una Srl: la società risulterà comunque beneficiaria del contributo (senza che rilevi il fatto che il socio ne risulti singolarmente escluso, in quanto dipendente)
  • titolare di pensione.

Peraltro, tra i lavoratori autonomi, risulta esclusa la gran parte dei professionisti, in quanto il contributo risulta alternativo alle indennità forfettarie cui hanno diritto tali contribuenti; più in particolare sono esclusi dal contributo a fondo perduto:

  • sia i professionisti "con Cassa professionale"
  • che i professionisti sprovvisti di una Cassa, essendo iscritti alla gestione separata Inps.

Pensionati: l'Agenzia non approfondisce la questione del professionista titolare di pensione; tale situazione risulta ostativa alla spettanza dell'indennità forfettaria e da ciò dovrebbe evincersi la spettanza del contributo a fondo perduto. Si noti, infatti, che la norma esclude del contributo i contribuenti "che hanno diritto alla percezione delle indennità" previste dal DL Cura Italia.

STP: sotto questo aspetto appare innovativo il fatto che, secondo l'Agenzia, le società tra professionisti:

  • producendo fiscalmente un reddito di impresa
  • sono tra i soggetti cui spetta il contributo, anche se costituite da professionisti che risulterebbero singolarmente esclusi, ai sensi di quanto visto sopra.

Studi associati: l'Agenzia non affronta il caso dello studio associato; applicando, tuttavia, i criteri interpretativi di cui sopra, si dovrebbe riconoscere la spettanza del contributo anche per lo studio associato costituito esclusivamente da professionisti singolarmente esclusi dal contributo.

PIU' ATTIVITA'

Per i soggetti che svolgono più attività, l'Agenzia chiarisce che al fine di valutare:

  • sia il limite di ricavi/compensi del 2019
  • che il decremento del fatturato/corrispettivi dei mesi di aprile 2020 rispetto al medesimo mese del 2019

occorre fare riferimento alla somma dei ricavi/compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.

Esempio: un professionista eserciti anche l'attività di procacciatore; ai fini delle verifiche di cui sopra:

  • in generale: occorrerà sommare i compensi incassati come professionista rispetto ai compensi di competenza nell'attività di impresa e ciò sia con riferimento al periodo d'imposta 2019 che per i mesi di aprile 2020 e di aprile 2019.
  • in deroga: l'attività professionale non andrà sommata nel caso in cui, a fronte di essa, al professionista spetti l'indennità forfettaria.

LIMITE DEI RICAVI/COMPENSI

L'Agenzia conferma che non deve procedersi ad alcun ragguaglio "ad anno" per i contribuenti che si sono costituiti dal 2019.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per quanto attiene i contribuenti che siano stati coinvolti in un'operazione aziendale straordinaria in regime di neutralità fiscale (l'Agenzia fa il caso della fusione/scissione, nonché della trasformazione societaria, ma il concetto va certamente ricondotto anche al conferimento d'azienda ex art. 176 Tuir) l'Agenzia chiarisce che:

  • soglia dei ricavi: per individuare il limite di ricavi (€. 5 mil.) nel 2019 occorre fare riferimento alla somma di ricavi delle società coinvolte (es: della conferente e della conferitaria)
  • della riduzione dei ricavi: anche per quanto riguarda la riduzione dei ricavi si dovrà fare riferimento alla somma dei ricavi del mese di aprile 2019 del dante causa e dell'avente causa, così come in relazione al mese di aprile 2020, al fine di valutare il decremento per più di 1/3.

Al contrario ciò non si applica nel caso di operazione cui non si applica la neutralità fiscale (es.: cessione d'azienda).

Peraltro, in caso di avente causa soggetto neocostituito in seguito all'operazione straordinaria, non trova applicazione la deroga al requisito del decremento del fatturato/corrispettivi laddove l'operazione sia stata posta in essere nel 2019 (mentre troverà applicazione nel caso in cui il dante causa sia stato costituito dal 1/01/2019).

RICAVI RILEVANTI

Per quanto attiene le attività individuate dall'art. 18 c. 10 Dpr 600/73 (attività cd. "ad aggio"), l'Agenzia ritiene che, per le imprese in contabilità semplificata (il concetto non si applica per le imprese in contabilità ordinaria):

  • anche ai fini della valutazione del decremento dei ricavi
  • va fatto riferimento al prezzo di vendita al netto del costo riconosciuto al fornitore

Il concetto trova applicazione non solo per le attività di rivendita di generi di monopolio e di carburanti (per i quali è lo stesso art. 18 co. 10 citato a disporre che ai fini reddituali i ricavi sono individuati come sopra indicato), ma anche per la vendita di giornali/libri e periodici in base a contratto estimatorio (per i quali detto articolo richiama il meccanismo di nettizzazione solo al fine di verificare la possibilità di mantenere la contabilità semplificata).

Infine si noti che il parametro per verificare la spettanza attiene, in generale, al "fatturato"; solo per le operazioni per le quali è possibile non emettere fattura va fatto riferimento ai ricavi.  Dunque:

  • certamente il concetto rileva per quanto riguarda le vendite delle sigarette e dei libri/giornali in regime monofasico
  • mentre non trova applicazione per quanto riguarda i carburanti (soggetti alla fatturazione); in sostanza per questi ultimi occorrerà comunque assumere il valore del fatturato, anche se questo andrà nettizzato delle fatture di acquisto.

CONTRIBUENTI NEOATTIVITA'

E' confermato che, per i contribuenti che hanno iniziato l'attività a partire dal 2019 e che non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019, il contributo spetta ugualmente, anche se nell'importo del contributo minimo (€. 1.000 o €.2.000).

NATURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto quale ristoro forfettario delle spese sostenute; pertanto si inquadra tra i contributi in conto esercizio (voce A.5 del bil. UE).  Si ricorda, tuttavia, che il contributo non è tassato ai fini dei redditi nè dell'Irap; per tale motivo al contributo non viene applicata la ritenuta del 4% (art. 29 Dpr 600/73).

CUMULABILITA'

Infine, l'Agenzia chiarisce che la compatibilità del contributo rispetto alle condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Com. Commissione UE 19/03/2020 C(2020) 1863 final, comporta il fatto che il totale delle misure di aiuto ricevute dall'impresa non ecceda il limite di €. 800.000.

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Info Fisco 053 / 2530/04/2025
La Flat-Tax nell’ambito del CPB per il periodo 2024
Dopo aver esordito nella dichiarazione dei redditi 2024, come misura una tantum operante per tutti i contribuenti ad eccezione dei forfetari, la flat-tax, introdotta per premiare i contribuenti virtuosi in grado di incrementare il reddito 2023 rispetto al triennio precedente, è stata estesa a favore dei soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. In tale ambito l’agevolazione opera in particolare: con riferimento all’intero biennio concordato, in linea generale; unicamente per il periodo 2024, per i contribuenti forfetari.
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Riduzione IVS per i neoiscritti 2025 - Le istruzioni dell'Inps
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Fisco passo per passo 30/04/2025
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