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Fisco passo per passo 11/05/2020

Saldo 2019 e Acconto 2020 Irpef e Ires - Niente proroga

Saldo 2019 e Acconto 2020 Irpef e Ires - Niente proroga

Nell'ultima versione del DL rilancio non v'è traccia della sospensione del versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, IRPEF e IRES, saldo 2019 e acconto 2020 che, quindi, dovrebbero essere versati nei termini ordinari:

  • entro il 30/06/2002
  • o entro il 30/07/2020 con la maggiorazione dello 0,4%.

IRAP: per quanto riguarda l'Irap, secondo le ultime indiscrezioni, nella versione definitiva del DL dovrebbe essere previsto l'annullamento per i contribuenti medio-grandi, e cioè:

  • imprese, con un volume di ricavi compresi tra €. 5 milioni e 250 milioni
  • e lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi

del versamento del saldo dell’Irap dovuto per il 2019 e della 1° rata dell’acconto 2020 (rimangono esclusi i soli intermediari finanziari e gli enti pubblici).  Tuttavia è proprio sul limite dei ricavi/compensi che si sta concentrando la discussione nell'ambito del Consiglio dei Ministri (valutando la possibilità di ridurre ampiamente il volume dei ricavi 2019 presi a parametro).  Inoltre, è possibile che l'agevolazione sia subordinata a un decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Acconti 2020: in relazione ai versamenti IRPEF/IRES, l'unica misura che dovrebbe rimanere applicabile riguarda gli acconti ed è quella prevista dall’art. 20 DL 23/2020 che, relativamente al calcolo degli acconti 2020 IRES/IRPEF ed IRAP:

  • considerata la probabile contrazione dei ricavi/compensi a causa dell'emergenza epidemiologica nel 2020
  • favorisce la possibilità di versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” in luogo di quello “storico”

prevedendo che:

  • ove si ricorra all’utilizzo del metodo previsionale per il versamento degli acconti IRES, IRPEF e IRAP
  • sarà ritenuto non sanzionabile il versamento di un acconto complessivo 2020 (1° rata + 2° rata) pari all’80% (inferiore, dunque, a quello dovuto, pari al 100%).

Nella CM 9/E/2020, l’Agenzia Entrate (al pari di quanto previsto per la rimodulazione degli acconti 2019 dalla RM 93/E/2019), ha chiarito la disposizione si estende anche con riferimento:

  • all’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfettari, nonché ad altre imposte sostitutive (L. 398/91, tonnage tax, ecc.)
  • alla cedolare secca sui canoni di locazione
  • alle imposte sugli investimenti esteri, IVIE ed IVAFE.

Nello specifico:

  • ove si proceda al versamento degli acconti IRES, IRPEF e IRAP e le altre imposte indicate
  • dovute per il periodo d’imposta 2020 (per i soggetti non solari si applica solo con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019)
  • con l’utilizzo del metodo previsionale, il quale, in via generale, prevede il versamento minimo del 100% dell’imposta dovuta (sia per i soggetti ISA che per i soggetti NON ISA)
  • non si applicheranno sanzioni ove il versamento sia pari almeno all’80% dell’imposta dovuta.

L’applicazione di tale disposizione comporterà la possibilità di procedere al versamento dell’acconto 2020 per le suddette imposte con l’utilizzo del metodo previsionale nelle seguenti misure:

  • se dovuto in unica rata80% dell’imposta dovuta entro il 30/11/2020
  • se dovuto in due rate:
    • 50% (40% soggetti non Isa) dell’80%: nel termine di versamento imposte a saldo
    • 50% (60% i soggetti non Isa) dell’80%: entro il 30/11/2020 (o 11°mese dalla fine dell’esercizio)

La CM 9/E/2020, ha ricordato come detta soglia minima dell’80% delle imposte dovute per il 2020 può essere garantita anche con l’istituto del ravvedimento operoso, semprechè non sia intervenuta notifica del relativo avviso bonario.

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Notizie Flash 17/06/2025
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Fisco passo per passo 16/06/2025
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 giugno 2025 ha approvato il decreto fiscale con la relativa introduzione di significative modifiche in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Il testo normativo prevede, tra le principali novità, l’esclusione delle società quotate nell’indice FTSE MIB dal meccanismo dello split payment, a partire dal 1 luglio 2025, e un ampliamento dell’ambito operativo del reverse charge, in particolare per i settori della logistica, trasporto e movimentazione merci.
Fisco passo per passo 16/06/2025
Processo tributario telematico: confermata l’obbligatorietà dell’attestazione di conformità dei documenti analogici
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Quesiti16/06/2025
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Info Fisco 074 / 2516/06/2025
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Quesiti16/06/2025
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Info Flash Fiscali 111 / 2516/06/2025
Autotrasportatori - Deduzioni forfettarie per il 2024
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