Notizie Flash 07/01/2020Fringe benefit: i costi per il 2020Un comunicato dell’Agenzia delle entrate - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - pubblicato nella GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 47), ha reso note le tabelle dell’Aci che fissano i costi chilometrici di esercizio, per il 2020, di autovetture e motocicli.
Fisco passo per passo 07/01/2020Corrispettivi giornalieri e cessione di carburanti: trasmissione telematica con avvio gradualeCon il provvedimento del 30 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate (d’intesa con l’Agenzia delle dogane e monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo economico) ha: definito (con modifica del Provv. 28/05/2018) l’avvio graduale per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori utilizzando quale parametro di riferimento i volumi di carburante erogati nel 2018 presso i singoli impianti. Cessioni di gasolio e benzina – calendario memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri 1 luglio 2018 gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione: nei quali è possibile rifornirsi esclusivamente con modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto di terminali per il pagamento con banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, eccetera) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. 1 gennaio 2020 gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità superiore a 3milioni di litri. 1 luglio 2020 gestori degli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per oltre 1,5milioni di litri. 1 gennaio 2021.
Fisco passo per passo 07/01/2020Stretta sulle ritenute sugli appalti/subappalti: definite le modalità di versamentoCon la RM 109 del 24/12/2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito: le modalità di versamento delle ritenute per l'impresa appaltatrice/subappaltatrice nel caso in cui il committente affidi il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 ad un’impresa tramite contratti "di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso o ad esso riconducibili" (art. 17-bis, c.1, D.lgs 241/1997). Si ricorda che, in applicazione della citata disposizione, come modificata in sede di conversione del DL 124/2019), si prevede che il committente che affidi il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 ad un’impresa in base ai contratti precedentemente elencati è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici copia del mod.
Fisco passo per passo 07/01/2020Aliquote IVA: aumenti rinviati al 2021 e 2022La Legge di Bilancio 2020 interviene: a sterilizzare i previsti aumenti delle aliquote IVA e delle accise per l’anno 2020 e a modificare quelli previsti per il 2021 e anni seguenti EXCURSUS NORMATIVO – LE CLASULE DI SALVAGUARDIA Legge di Stabilità per il 2015: aveva previsto l’aumento a decorrere dal 1 gennaio 2016: sia dell’aliquota Iva ordinaria del 22 (di 2,5 punti percentuali) che dell’aliquota IVA agevolata del 10 (di 2 punti percentuali) Legge di stabilità 2016 e 2017: hanno differito l’incremento delle aliquote IVA a partire, rispettivamente, dal 2017 e 2018. Manovra correttiva (DL 50/2017) e Decreto collegato alle Legge di Bilancio 2018 (DL 148/2017): hanno rimodulato l’aumento dell’aliquota Iva come segue: 2018 2019 2020 Aliquota IVA agevolata 11,14 12 13 Aliquota IVA ordinaria 24 25,9 25 Legge di Bilancio 2018: ha nuovamente modificato gli incrementi attesi delle aliquote come segue: 2018 2019 2020 2021 Aliquota IVA agevolata 10 11,5 13 13 Aliquota IVA ordinaria 22 24,2 24,9 25 Legge di Bilancio 2019: ha nuovamente modificato gli incrementi attesi delle aliquote come segue: 2019 2020 2021 Aliquota IVA agevolata 10 13 13 Aliquota IVA ordinaria 22 25,2 26,5 Il c. 3 della legge di bilancio 2020 prevede: per l’anno 2020: aliquota IVA ridotta al 10: elimina l’aumento di 3 che rimane quindi fissata al 10; aliquota Iva ordinaria: elimina l’aumento di 3,2 che rimane quindi fissata al 22. a partire dal 2021: aliquota IVA ridotta al 10: si riduce l’aumento originariamente previsto di 3 di 1, comportando complessivamente un aumento di 2 aliquota Iva ordinaria: viene previsto un incremento del 3 per il 2021 a partire dal 2022: aliquota Iva ordinaria: viene fissata al 26,5 (come previsto originariamente a partire dal 2021; si ha in sostanza lo slittamento di un anno dell’aumento) 2020 2021 2022 Aliquota IVA agevolata 10 12 12 Aliquota IVA ordinaria 22 25 26,5
Notizie Flash 08/01/2020Aumenta il limite di detrazione delle spese veterinarieIl co. 361 della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che dall’1.1.2020, la detrazione del 19 per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali (ex art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR) si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro) per la parte eccedente 129,11. Considerando anche la franchigia di 129,11, la spesa massima detraibile è pari a 371, per una detrazione di 70.
Notizie Flash 08/01/2020Variazioni colturali 2019: in GU l’elenco dei Comuni interessatiE' consultabile, nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con la lista dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale, relativa alle particelle di terreno che, nel 2019, hanno subito variazioni colturali, le quali hanno determinato un cambiamento del reddito dominicale. I contribuenti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno infatti l’obbligo di dichiarare queste variazioni, a meno che l’uso del suolo sulle singole particelle catastali non venga dichiarato correttamente a un Organismo pagatore, contestualmente alla richiesta presentata ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
Fisco passo per passo 08/01/2020Dichiarazioni d’intento: le novità’ dal 1 gennaio 2020Come noto, agli esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nel limite di un plafond determinato con uno dei due metodi a disposizione (fisso o mobile). Al fine di poter acquistare o importare beni senza pagamento dell’IVA, l’esportatore abituale deve rilasciare, anteriormente all’effettuazione dell’operazione: a ciascun fornitore/prestatore; alla Dogana competente; una dichiarazione, la cd. dichiarazione (o lettera) d’intento REGIME FINO AL 31/12/2019 Gli adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore sono i seguenti Esportatore abituale Fornitore inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente) accedendo all’apposita funzione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate; inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione; annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore eseguire il riscontro telematico (sul sito dell’Agenzia) a conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro compilare il quadro VI nel mod.
Fisco passo per passo 08/01/2020Detrazione per oneri: parametrazione e tracciabilitàLa Legge di Bilancio 2020 relativamente agli oneri detraibili prevede le seguenti novità: c. 629: parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo c. 679: tracciabilità delle detrazioni PARAMETRAZIONE DELLE DETRAZIONI AL REDDITO COMPLESSIVO Il co. 629 prevede che, a decorrere dal 1/01/2020: salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano: PARAMETRAZIONE DELLE DETRAZIONI AL REDDITO COMPLESSIVO . 120.000,00 intero importo della spesa sostenuta . 120.000,00 e . 240.000,00 rapporto tra l’importo di . 240.000,00 diminuito del reddito complessivo ed . 120.000,00 . 240.000,00 le detrazioni non spettano Determinazione del Reddito complessivo: ai fini della parametrazione in esame, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (ex art. 10 co. 3-bis del TUIR) Si deve, invece, tenere conto: del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L.190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014, come modificato dal co. 692 lett. g) dell’art. 1 della legge di bilancio 2020); dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011). CASI DI ESCLUSIONE Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo) gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR: interessi passivi su prestiti e mutui agrari su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale su mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.
Notizie Flash 09/01/2020Compensabili le accise con l'ecobonus ceduto dal fornitoreCon la risposta 1/2019 l’Agenzia delle Entrate: relativamente all'utilizzo del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica in compensazione con il debito per le accise da parte di da una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica di immobili. premesso che: in base all' art. 14, D.L. n. 63/2013 per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi, credito d'imposta da utilizzare in compensazione in 5 rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto e che in base a tali disposizioni, l’impresa che realizza il lavoro collegato allo sconto in fattura può cedere il proprio credito di imposta al fornitore di energia (in via generale, la società che ha riqualificato il condominio può, secondo quanto scrive l’Agenzia, cedere il credito a una utility che le vende energia o gas e utilizzarlo alle medesime condizioni del primo cessionario). considerato che a decorrere dal 1 marzo 2001 - i pagamenti riguardanti le imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al Testo Unico delle accise possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale, anche mediante il versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato F24 Accise, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi ne deriva: che il credito d'imposta per interventi di efficienza energetica acquistato dalla società multiservizi può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.