Fisco passo per passo 09/09/2026Riordino delle attività di controllo e accertamento nel Testo Unico: le novità del D.Lgs. n. 141/2026 su inviti, verifiche e termini di decadenzaIl D.Lgs. n. 141/2026 ha introdotto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, riordinando nella Parte II, Titolo II (articoli da 151 a 178) la disciplina dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. L'intervento normativo ha riunito in un quadro organico e unitario le attribuzioni già previste dagli articoli 31, 32, 33 e 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dagli articoli 51, 52 e 63 del D.P.R. n. 633/1972, includendo le regole sullo scambio automatico delle informazioni e sull'interoperabilità dei dati tra amministrazioni.
L’evoluzione della Giurisprudenza 09/09/2026Illegittima la condanna per occultamento di scritture contabili in capo all’amministratore di fatto della societàIllegittima la condanna per occultamento delle scritture contabili a carico dell’amministratore di fatto della società se non gli è stata presentata richiesta di esibizione in sede ispettiva. Non basta, infatti, la qualifica di vero dominus dell’impresa in capo all’imputato a far scattare il reato tributario sul rilievo che, dato il ruolo occulto svolto in azienda, non poteva non sapere della richiesta: il reato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo del 10/03/2000, n. 74, nella forma dell’occultamento e non della distruzione, si consuma al momento dell’ispezione, cioè quando la Guardia di finanza chiede di esaminare la contabilità e gli altri documenti che è necessario conservare.
Fisco passo per passo 08/09/2026Antieconomicità e poteri di accertamento: la complessa esegesi del nuovo scostamento "manifesto"Come si è già avuto modo di illustrare in precedenza, il D.Lgs n. 148/2026 è intervenuto sul tema dell’antieconomicità, che nell’ambito dell’accertamento è sicuramente uno dei temi più discussi. Rinviando a quanto già scritto sul contenuto della norma, ci si sofferma, ora, sulla parte, attribuendo rilevanza accertativa allo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato, fa riferimento alla presenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti di evasione, ammettendo come prova contraria la presenza di una difformità (tra i due suddetti valori) manifesta e rilevante.