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Fisco passo per passo 24/09/2019

Opinioni - Sconto in fattura e cessione del credito. Sprint all’evasione

Opinioni - Sconto in fattura e cessione del credito. Sprint all’evasione
I contributi dei Lettori di Redazione

Pubblichiamo un interessante contributo giunto in Redazione da un collega in relazione alla problematica dello "sconto in fattura".

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Crescita 34/2019, la detrazione eco-sisma bonus per interventi su immobili, interessava i soli contribuenti “capienti” - cioè debitori di imposta - e poteva essere utilizzato in più quote annuali costanti, fatta eccezione per la sua cessione.  Con l’art. 10 del Decreto Crescita è stato sinteticamente previsto che:

  • tutti i contribuenti – e quindi anche quelli incapienti – potranno chiedere lo sconto in fattura, pari all’intero importo del bonus fiscale, al fornitore che abbia eseguito gli interventi;
  • il fornitore potrà utilizzare detto bonus in compensazione per il pagamento di tributi in un minimo di cinque quote annuali costanti o, in alternativa “rigirarlo” a sua volta ai propri fornitori che potranno utilizzarlo in compensazione per pagamento di tributi con identiche modalità e termini;

In nessun caso il sisma bonus potrà essere ceduto alle banche e/o strutture finanziarie. Stesso discorso per la cessione del credito.

Ne consegue che:

  1. il Contribuente capiente che ha diritto alla detrazione del bonus, con la riduzione della somma da pagare al fornitore per l’intero importo del bonus, otterrà un rilevantissimo ed innegabile vantaggio determinato dall’immediato utilizzo dell’intero anziché vederlo ripartito in più anni;
  2. il Contribuente incapiente otterrebbe un vantaggio ancora maggiore in quanto, altrimenti, non potrebbe utilizzare il bonus, neppure in più anni, ma potrebbe esclusivamente cederlo.

Ovviamente, per l’elementare principio della fisica secondo cui ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, al vantaggio del Contribuente corrisponde l’onere del Fornitore in quanto, il minore incasso finanziario potrà essere recuperato in non meno di cinque anni determinando sicure criticità finanziarie alla stragrande maggioranza delle piccole medie imprese fornitrici dei beni e servizi che hanno eseguito l’intervento

Ciò, peraltro, tenendo conto del (negativo se non drammatico) contesto economico/finanziario in cui la stragrande maggioranza di esse, se non quasi tutte, attualmente opera.

Vorrei comunque precisare che l’utilizzo dell’eco-sisma bonus in pagamento del prezzo al fornitore/esecutore dell’intervento è facoltativo ma visti i vantaggi acquisibili dai committenti appare più che evidente che questi ultimi commissioneranno i lavori ai fornitori che gli consentiranno di ottenere i richiamati vantaggi. Stesso discorso per la cessione dei crediti.

Non dovrebbe esser difficoltoso intuire (escludendo evidentemente il legislatore) che il meccanismo previsto dal Decreto 34/2019 appare perverso e sarà applicato soltanto da un ristrettissimo numero di aziende in possesso di risorse e requisiti finanziari rilevanti, con sicura distorsione anche del regime di concorrenza nei confronti di quelle finanziariamente meno dotate che si vedranno costrette a rinunciare all’esecuzione dei lavori proprio per insostenibilità finanziaria, aggravando così la situazione di un settore già in coma.

Tanto premesso, non escluderei i potenziali rischi, in aggiunta alla distorsione del principio della concorrenza, a cui potrebbe condurre l’applicazione del meccanismo introdotto dal decreto crescita in un’ottica sicuramente non ottimistica ma, verosimilmente, realistica.
Più precisamente, dovremmo assistere a:

  • aumento – più che proporzionale - dei prezzi di esecuzione dei lavori e/o della fornitura di beni correlato all’onere finanziario derivante dall’utilizzo del bonus in cinque anni avendo corrisposto al committente il bonus al valore nominale;
  • possibilità – e questo sarebbe estremamente grave ma, non credo possa essere escluso a priori – che l’azienda fornitrice consenta di accettare il bonus in parziale pagamento del prezzo condizionando l’accettazione al ristoro, da parte del committente – il quale otterrebbe comunque un enorme vantaggio immediato come sopra dimostrato - di una somma di denaro più o meno rilevante rigorosamente in nero.
E ciò, potrebbe verificarsi anche per la cessione del credito il cui utilizzo, però, appare sino ad ora molto limitato.
A pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca ed anche in questo caso, potenzialmente non certo isolato, si verrebbero a creare ulteriori sacche di economia sommersa per il quale il legislatore appare del tutto inadeguato ad arginare, anzi.
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Fisco passo per passo 16/10/2019
Cessione del credito preclusa dai soci alla società "trasparente"
Il diritto alla detrazione maturato da una società a seguito delle spese per la riqualificazione energetica e imputato per trasparenza pro quota ai soci non può essere "ceduto" alla medesima società. Infatti non si profila il "collegamento necessario" per la cedibilità del credito, che va individuato nel rapporto contrattuale che ha dato origine alla detrazione (non al rapporto societario).
Fisco passo per passo 24/09/2019
Opinioni - Sconto in fattura e cessione del credito. Sprint all’evasione
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Fisco passo per passo 19/07/2019
Ecobonus: il collegamento tra le parti consente la cessione del credito
L’Agenzia, con la risposta n. 264/2019, chiarisce che il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica non possa essere ceduto dalla società semplice a un soggetto IRES conduttrice di una delle unità abitative site nell’edificio oggetto dei lavori. L’Agenzia chiarisce che il credito corrispondente alla detrazione per interventi di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di un edificio da una società semplice proprietaria dello stesso non può essere ceduto ad una SRL conduttrice di una unità immobiliare dell’edificio.
Fisco passo per passo 19/04/2019
Cessione del credito sismabonusecobonus anche ai soci dell'impresa sub-appaltatrice
Con la risposta n. 109/2019, l'Agenzia delle Entrate: relativamente al caso di: una società che ha acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da detrazioni collegate a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (sisma bonus ecobonus) che intende cedere (nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla prima) ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice premesso che: in relazione alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata dell’80 o dell’85 (a seconda se gli interventi determinano il passaggio, rispettivamente, a una o due classi di rischio inferiori) per la cessione del credito corrispondente all’ecobonus e sisma bonus (v. CM 11/2018 e CM 17/2018) a favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con l’intervento è stato precisato che nel caso in cui il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria sia a quella successiva.
Fisco passo per passo 22/02/2019
Tax credit riqualificazione alberghi: cessione del credito d’imposta con cessione ramo d'azienda
Una risposta ad un’interrogazione parlamentare ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito d’imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere. L’interrogazione presentata attiene alla richiesta di chiarimenti interpretativi in merito al credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dall’art. 10, del D.L. 83/2014.