L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18 del 7 agosto 2019 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina dei depositi fiscali e del regime Iva per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.
La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ai commi 937-943 dell'articolo 1, ha previsto una serie di misure volte a contrastare fenomeni di evasione e di frode dell’Iva realizzati in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del Dlgs n. 504/1995 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.
Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 del Mef, contiene le disposizioni attuative della nuova disciplina prevista per arginare le frodi relative all'Iva nel settore degli oli minerali, ha previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento “materiale” dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, e ha stabilito infatti che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta presentando un’idonea garanzia
Con diversi documenti di prassi, poi, sono stati istituiti il nuovo codice tributo per il versamento dell’Iva, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) e il codice identificativo “64”, da indicare in corrispondenza del codice fiscale del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato; è stato, inoltre, approvato il modello di garanzia per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
La nuova disciplina applicabile ai fini dell’Iva per taluni prodotti energetici introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato si applica alla benzina o al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori riservati all’impiego di autotrazione. Sono esclusi quelli diversi dalle previsioni dell'articolo 2 del decreto Mef, nonché quelli utilizzati in altre destinazioni particolari (quali i trasporti ferroviari, la navigazione marittima e aerea) e la benzina e il gasolio utilizzati in impieghi agricoli che, in osservanza di specifica disciplina agevolativa prevista in materia di accisa, sono immessi in consumo ad aliquota ridotta e sottoposti a denaturazione.
Le operazioni che rientrano nel nuovo regime
Il comma 937 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 regola l’immissione in consumo e l’obbligo di versamento. In particolare, viene stabilito che per la benzina o il gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione, con l’obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento. Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei depositi procede a immettere in consumo o a estrarre i prodotti.
Il comma 940 del medesimo articolo estende la modalità di assolvimento dell’Iva per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche quando il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva, salvo il caso in cui l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto di riconosciuta affidabilità o che presti idonea garanzia. L’estensione del versamento diretto dell’Iva e in generale l’intero impianto della previsione anche al caso di acquisto intracomunitario in regime di deposito Iva ha l’intento di contrastare fenomeni di frode: “la disposizione in commento evita che gli operatori che intendano non versare l’IVA al momento dell’estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all’atto dell’estrazione, l’imposta si applichi con l’inversione contabile”.
Pertanto, qualunque sia la provenienza del prodotto (nazionale, unionale o extraunionale) che viene introdotto nel deposito fiscale o nel deposito di un destinatario registrato, la sua immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è comunque subordinata al versamento diretto all’Erario dell’Iva.
Le ipotesi di regime sospensivo prevedono che non siano assoggettate a Iva le cessioni di carburanti effettuate durante la loro giacenza nel deposito fiscale.
Ai fini della determinazione della base imponibile, il comma 937 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, dispone che “La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito”.
Il documento, tra l'altro, specifica che tale comma non è applicabile nell’ipotesi in cui il soggetto che procede all’immissione in consumo dal deposito fiscale o all’estrazione dal deposito di destinatario registrato sia un soggetto diverso da quello che ha assolto l’Iva all’importazione, in quanto il prodotto è stato oggetto di compravendita all’interno del deposito, ancorché senza applicazione dell'IVA.