Con la rispsta 327/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al contribuente che svolge prestazioni sanitarie quali esami di laboratorio e diagnostica per immagine, che, come previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, non può emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) per documentare le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche
- e che chiede se tali prestazioni, ove rese a pazienti non residenti in Italia, siano da comunicare tramite l'"esterometro"
premesso che:
- i soggetti «tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», per il solo periodo d'imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria». Il divieto, rifacendosi all'astratto invio dei dati, prescinde da un'eventuale opposizione all'invio stesso, ipotesi nella quale l'operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 3 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.
- L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che «Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».
si pone il problema se, con riferimento alle medesime operazioni, ricorra l'obbligo di trasmissione dei dati all'esterometro quando la prestazione sanitaria è resa nei confronti di un soggetto non residente o non stabilito nel territorio dello Stato. In tale evenienza, occorre altresì capire come si possa stabilire con certezza la residenza fiscale del soggetto al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione.
AL riguardo osserva che le informazioni da comunicare con l'esterometro, in conformità al tracciato e alle specifiche tecniche (v. provvedimento Direttore Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018) sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite SdI.
Pertanto, la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018, ha quale naturale conseguenza il divieto all'invio dei citati dati anche nell'ambito dell'esterometro. Nel caso prospettato, dunque, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite esterometro.