Con l'art. 16 del c.d. “Decreto crescita” (D.L. 34/2019, pubb. in G.U. 100 del 30/04/2019) viene precisato che
Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.