L'estrazione di beni da un deposito Iva da parte del rappresentante fiscale di un soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia non richiede la presentazione dell'esterometro (né emissione di autofattura xml).
Questa la risposta all'interpello n. 104/2019 con cui l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. "esterometro") si applica ai soli soggetti stabiliti ai fini Iva in Italia (in quanto ivi residenti o vi possiedono una stabile organizzazione).
Al contrario, risulta da monitorare nell'esterometro, da parte del soggetto residente/stabilito in Italia l'eventuale successivo acquisto dei beni così estratti (l'acquirente nazionale si trova, infatti ad effettuare un acquisto da un soggetto non residente, non documentato da una bolla doganale).
Un caso dubbio riguarda, al contrario, l'operazione di estrazione effettuata direttamente da soggetto residente (che ha comprato i beni giacenti nel deposito Iva, procedendo ad emettere autofattura in formato xml); infatti:
Infine, si ricorda che laddove sia il soggetto residente ad effettuare l'immissione nel deposito Iva, tale operazione non va monitorata nell'esterometro in quanto deve transitare obbligatoriamente dalla dogana (viene infatti emessa una bolla doganale per certificare i diritti di confine "sospesi").