Nella Risposta 62 del 19/02/2019, l’Agenzia ha affrontato alcuni casi riguardanti la fruizione del SISMA BONUS, con particolare riferimento all’intreccio delle varie norme che disciplinano la fattispecie.
Va premesso che:
- interventi richiamati sul “sisma bonus”: sono quelli elencati nell’art. 16-bis c. 1 lett. i) TUIR e cioè quelli relativi:
- alle misure antisismiche: esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (sulle parti strutturali)
- redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Nota: gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di essi collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove interessino centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
- per il quinquennio 1/01/2017 - 31/12/2021, per le spese per effettuare interventi relativi all’adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzatoria sia iniziata dopo il 1/01/2017, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione del 50% spetta nel limite di spesa di €. 96.000 per unità immobiliare, da ripartire necessariamente in 5 quote annuali (anziché in dieci). Se da tali interventi derivi il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura maggiorata del 70% (all'80% se si giunge a due o più classi di rischio inferiori (art. 16, co. 1-quater DL 63/2013).
CASI