L'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti è inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento l'articolo 16 (ora 17), comma 1, lettera d), Tuir, richiamato dall'articolo 70 (ora 105), comma 3, Tuir, locuzione che si riferisce alla materia regolata dall'art. 1751 Cc, modificato dal Dlgs. n. 303/91, di attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che prescinde dall'origine codicistica o contrattuale dell'indennità stessa, sicché, dal primo gennaio 1993, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, l'indennità è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa, irrilevante il carattere aleatorio della stessa.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 29529 del 16 novembre con cui ha rigettato sul punto il motivo di ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.