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Fisco passo per passo 12/11/2018

Iva applicata in eccesso dal fornitore - Recupero solo col rimborso

Iva applicata in eccesso dal fornitore - Recupero solo col rimborso

Nella risposta n. 66/2018, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso piuttosto frequente nella prassi aziendale:

  • Alfa (fornitore) fattura €. 1.000 + Iva 220 per una prestazione di servizi; Beta (cliente) detrae tale Iva
  • in seguito l'Agenzia ritiene non dovuta l'applicazione dell'Iva (che doveva essere pari a zero, in quanto risarcimento di un danno), contestando l'l'indebita detrazione a Beta
  • quest'ultima, una volta definito l'accertamento (riversando €. 220 di Iva + sanzioni definite in adesione), richiede ad Alfa la maggiore Iva pagata.

Si pone, pertanto, il problema di come Alfa possa recuperare tale Iva (che aveva precedentemente versato all'Erario con la liquidazione di periodo).

Tale fattispecie, peraltro, risulta attualmente incisa dalle modifiche al D.lgs. 471/97 operata dalla legge di Bilancio 2018.

Tanto premesso, nel caso di specie si possono verificare le seguenti situazioni.

Nota di variazione entro 1 anno: nel caso in cui Alfa si fosse avveduta dell'errata fatturazione, avrebbe potuto emettere nota di credito solo entro 1 anno dall'emissione delle fattura (posto che si verte nell'ambito di "rettifica di inesattezze della fatturazione", ex art. 26 c. 3 Dpr 633/72), mentre il problema continuerebbe a persistere oltre tale termine (considerato che l'operazione non potrebbe essere più corretta, con la conseguenza che si rimane esposti all'azione accertatatrice dell'Ufficio).

Accertamento oltre 1 anno: posto che non è più ammesso emettere nota di credito, Alfa chiede all'Agenzia:
1) se possa richiedere a Beta una nota di addebito per €. 220 di Iva, in modo tale da poter detrarre tale imposta
2) oppure si debba obbligatoriamente procedere alla richiesta di rimborso.

Correttamente l'Agenzia ritiene che, nel caso di specie, l'unica via correttamente esperibile è la seconda; infatti:

  • Beta non può emettere alcuna nota di variazione in aumento, posto che non effettuato alcuna cessione di beni/prestazione di servizi
  • l'art. 60 c. 7 Dpr 633/72, invocato dall'istante Alfa, si applica nel solo caso opposto (in cui l'Ufficio accerta una maggiore Iva dovuta).

Pertanto non resta che avvalersi dell'art. 30-ter Dpr 633/72 introdotto dalla Legge Europea 2017 (art. 8 L. 167/2017), il quale prevede che il cedente/prestatore deve presentare richiesta di rimborso entro 2 anni decorrenti:

  • dalla data del versamento dell'Iva in eccesso (nel caso in cui si accorga spontaneamente del maggiore versamento oltre il termine di 1 anno per emettere la nota di variazione in diminuzione)
  • o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (come avvenuto nel caso di accertamento).

NOVITA' DAL 2018: si noti che, con la modifica dell'art. 6 c. 6 D.lgs. 471/97 (ad opera della legge di bilancio 2018, L. 205/2017), l'Ufficio:

  • non può più contestare la detrazione dell'Iva (tale disposizione non ha effetto retroattivo, come recentemente chiarito dalla Cass. n. 24001/2018)
  • potendo sono applicare una sanzione formale (con effetto retroattivo in applicazione del favor rei, come chiarito dalla sentenza di cui sopra)

Pertanto, ove la fattispecie si fosse verificata nel 2018, l'Ufficio non avrebbe potuto:

  • nè richiedere il riversamento dell'Iva a Beta per indebita detrazione (dunque Beta non avrebbe richiesto l'Iva pagata ad Alfa in fattura, risolvendo quindi il problema di quest'ultima)
  • nè applicare la sanzione proporzionale (90% di 220), potendo sull'applicare la sanzione di €. 250.

Al contrario se la fattura è emessa ante 2018, continuerà a porsi il problema del recupero dell'Iva.

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La Flat-Tax nell’ambito del CPB per il periodo 2024
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