Nell’Interpello n. 39 del 19/10/2018 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso dell’acquisto di una partecipazione con un valore negativo.
Nel caso di specie si trattava dell’acquisto da parte di un’impresa (Alfa) da un’altra società (Beta) di un pacchetto di partecipazioni di diverse società, nell’ambito del quale una quota di partecipazioni (in Eta) aveva un valore negativo.
A fronte di tale situazione la società acquirente Alfa procedeva ad iscrivere la partecipazione ad un valore simbolico (€. 1), procedendo contestualmente ad iscrivere un fondo rischi.
Si è prospettata, in sostanza, la seguente soluzione:
a) in luogo di un ordinaria contabilizzazione (es: partecipazioni acquistate per €. 1.000):
1.000 Partecipazioni a Banca 1.000
b) la società ha iscritto (partecipazioni con valore negativo di €. – 1.000)
1 Partecipazioni a F.do rischi 1.000
999 Banca
a nulla rilevando, per quanto qui interessa, il fatto che il cedente Beta in realtà non abbia pagato, ma abbia ridotto il credito per la cessione delle altre partecipazioni.
L’Agenzia chiarisce che nel caso di specie Alfa viene ad assumere un costo della partecipazione negativo, che concorrerà alla formazione del reddito al momento del realizzo (art. 86 Tuir).
In particolare, in tale momento andrà valutato se la partecipazione ai requisiti PEX (art. 87 Tuir) o meno, dipendendo da ciò:
Nel caso di specie Alfa ha proceduto, dopo qualche anno, a rivendere la partecipazione per un valore anch’esso negativo, ma di importo inferiore all’importo negativo originario (es: per – 100), realizzando in tal modo una plusvalenza (di 900). Nel caso di specie i requisiti Pex risultavano soddisfatti, dovendosi quindi procedere a rendere imponibile il 5% di tale plusvalenza.
Per quanto attiene l’utilizzo del fondo rischi, esso è fiscalmente neutrale (posto che non rientra tra quelli previsti dall’art. 107 Tuir).