Nel caso del contribuente che passi dal regime semplificato al regime ordinario questo dovrà inserire le rimanenze di merci nell’apposito «prospetto delle attività e passività» di cui all’articolo 1 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126. In tale prospetto andranno inserite sia le rimanenze fiscalmente rilevanti che quelle fiscalmente irrilevanti. Le rimanenze fiscalmente irrilevanti al momento del passaggio dalla cassa alla competenza non assumeranno rilievo fiscale neppure alla fine del periodo d’imposta in cui si è adottato il regime ordinaria.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel recente incontro con la stampa specializzata.