Le spese telefoniche, a norma dell’ art. 54, co. 3-bis, Tuir e dell’art. 102, co.9, Tuir, rispettivamente sostenute da professionisti e imprese sono deducibili nella misura dell’80% . In dettaglio trattasi di spese di impiego e manutenzione, tra le quali rientra il costo per il traffico telefonico, ma anche di quote di ammortamento, canoni di leasing e canoni di noleggio relativi ad apparecchiature telefoniche.
La Risoluzione 104/E/2007 evidenzia infatti che la normativa ricomprende indistintamente i servizi di comunicazione e i servizi relativi alle diverse tipologie di linee di collegamento telefonico.
Di conseguenza, i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, utilizzata nell’ambito dell’attività d’impresa, professionistica o artistica.