Con la risoluzione 7/E del 16.01.2017 l'Agenzia ha affrontato il caso relativo all'obbligo di invio dei dati al sistema TS da parte delle strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (a titolo semplificativo, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani ecc.) in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, ove operi la dispena dagli obblighi obblighi di fatturazione e di registrazione ex art. art. 36 bis del DPR 633 del 1972.
I soggetti in questione sono tenuti a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili. Con riferimento, invece, alla tipologia dei dati da trasmettere al sistema TS, l’obbligo individuato dalle norme citate si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da documenti fiscali di spesa, laddove siano stati rilasciati su richiesta del cliente. Si ricorda, al riguardo, che nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali (Circ. n.7/2017). Inoltre, con riferimento ai costi totalmente non sanitari, rimasti a qualunque titolo a carico degli utenti, assimilabili alle spese di comfort sostenute in occasione di ricoveri ospedalieri (a titolo esemplificativo, la quota alberghiera), si rappresenta che gli stessi vanno trasmessi con la tipologia “altre spese” (codice AA) o non trasmessi affatto, in quanto ascrivibili a costi non sanitari.
Nel caso di specie, l'ente istante evidenzia di essere dispensato ai sensi dell' art. 36 bis del DPR 633 del 1972 dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e che pertanto non vengono emesse fatture relative alle rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.
Evidenzia l'Agenzia che:
Alla luce di cio, l'invio dei dati è dovuto:
L'invio dei dati non sussiste:
Al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la detrazione o deduzione dell’onere e all’Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitaria nella dichiarazione dei redditi precompilata, si raccomanda, nel caso di emissione di documenti di spesa: