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Fisco passo per passo 16/01/2018

Invio dati al sistema TS da parte delle IPAB

Invio dati al sistema TS da parte delle IPAB

Con la risoluzione 7/E del 16.01.2017 l'Agenzia ha affrontato il caso relativo all'obbligo di invio dei dati al sistema TS da parte delle strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (a titolo semplificativo, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani ecc.) in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, ove operi la dispena dagli obblighi obblighi di fatturazione e di registrazione ex art.  art. 36 bis del DPR 633 del 1972.

I soggetti in questione sono tenuti a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili. Con riferimento, invece, alla tipologia dei dati da trasmettere al sistema TS, l’obbligo individuato dalle norme citate si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da documenti fiscali di spesa, laddove siano stati rilasciati su richiesta del cliente. Si ricorda, al riguardo, che nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali (Circ. n.7/2017). Inoltre, con riferimento ai costi totalmente non sanitari, rimasti a qualunque titolo a carico degli utenti, assimilabili alle spese di comfort sostenute in occasione di ricoveri ospedalieri (a titolo esemplificativo, la quota alberghiera), si rappresenta che gli stessi vanno trasmessi con la tipologia “altre spese” (codice AA) o non trasmessi affatto, in quanto ascrivibili a costi non sanitari.

Nel caso di specie, l'ente istante evidenzia di essere dispensato ai sensi dell' art. 36 bis del DPR 633 del 1972 dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e che pertanto non vengono emesse fatture relative alle rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.

Evidenzia l'Agenzia che:

  • qualora il contribuente abbia fatto espressa richiesta, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 26.10.1972, n. 633, di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti da lui effettuate, non sussiste neanche l’obbligo di rilasciare ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di rilasciare fattura su richiesta del cliente
  • ai sensi del medesimo art. 36 bis del DPR 633 del 1972 il contribuente non può essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta di cui all'art. 10, numeri 18) e 19) (rispettivamente attività di: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali).

Alla luce di cio, l'invio dei dati è dovuto:

  • laddove l’utente abbia richiesto il rilascio dei documenti fiscali
  • o laddove l’ente renda prestazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 18) e 19) del citato DPR n. 633 del 1972

L'invio dei dati non sussiste:

  • per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.

Al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la detrazione o deduzione dell’onere e all’Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitaria nella dichiarazione dei redditi precompilata, si raccomanda, nel caso di emissione di documenti di spesa:

  • di dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (a titolo esemplificativo, comune o regione)
  •  qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, di determinare la quota di spese sanitaria applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito dalla citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2017.  
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Le disposizioni antielusive per le società di capitale riferite al riporto delle perdite pregresse in occasione di determinate operazioni aziendali straordinarie (trasferimento del controllo e modifica dell’attività prevalente, fusione/scissione e conferimento d’azienda) sono state oggetto di modifica dal 2024. In particolare, risulta modificato il test di vitalità ed è stato introdotto il test del patrimonio netto.
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Prestazioni per danno biologico: scatta la rivalutazione automatica per il 2025
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Sistema a crediti nel lavoro: come si ottengono i punti aggiuntivi nella nuova patente INL
Con la nota n. 288 del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene per definire nel dettaglio le modalità di attribuzione dei crediti aggiuntivi connessi alla nuova patente a crediti prevista dal D.M. n. 132/2024. Si tratta di una misura centrale per rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, in particolare nel settore dell’edilizia e dei cantieri temporanei e mobili, in funzione della prevenzione degli infortuni e del rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.
Notizie Flash 16/07/2025
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Statuto del contribuente, nuove regole in arrivo: contraddittorio, autotutela e interpelli sotto la lente del decreto correttivo
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Fisco passo per passo 16/07/2025
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Fisco passo per passo 16/07/2025
SOAC e nuova disciplina delle accise: il percorso verso l’accreditamento tra requisiti e controlli
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L’evoluzione della Giurisprudenza 16/07/2025
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