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Fisco passo per passo 08/01/2018

NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE OCSE

NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE OCSE

CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, ARRIVA IL NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE OCSE

Pubblicato lo scorso 18 dicembre, il nuovo Modello di Convenzione OCSE va a sostituire il vecchio modello del luglio 2014. Il nuovo modello, recependo le disposizioni del cosiddetto progetto BEPS mira a contrastare eventuali fenomeni di elusione o evasione fiscale che si possono verificare in ambito internazionale, nonché evitare le doppie imposizioni.

Il Modello di Convenzione OCSE, fin da quando è entrato in vigore, ossia il 1962, ha avuto il fine massimo di facilitare l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni con i quali, i Paesi contraenti regolano, l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Innanzitutto diciamo che il progetto BEPS consiste in un insieme di strategie poste in essere da alcune imprese per sfruttare disallineamenti normativi al fine di:

  • spostare artificialmente profitti verso giurisdizioni con tassazione bassa o inesistente (profit shifting);
  • abbattere la base imponibile attraverso pratiche elusive (base erosion).

Il progetto BEPS risponde alla necessità di:

  • assicurare che i profitti vengano tassati dove avviene l’attività economica;
  • ripristinare la fiducia dei contribuenti nell’equità dei sistemi fiscali;
  • permettere a tutte le imprese di operare nelle stesse condizioni;
  • fornire ai governi strumenti per l’efficienza delle politiche fiscali nazionali;
  • limitare il rischio che alcuni paesi adottino misure unilaterali che possano indebolire i principi della fiscalità internazionale.

Le novità introdotte all’interno del Modello 2017 sono le seguenti:

  • inserimento del par. 2 dell’art. 1, va a recepire quanto disposto dall’Azione 2 del progetto BEPS volta a neutralizzare gli effetti dei c.d. “hybrid mismatch arrangements”, ossia strategie che mirano a sfruttare le asimmetrie tra i diversi ordinamenti nazionali al fine di determinare situazioni di vantaggio indebito;
  • inserimento nel par. 1 dell’art. 3, con il quale viene stabilito che un fondo pensione può essere considerato residente nello Stato nel quale viene istituito;
  • modifica del par. 3 dell’art. 4, nel caso di doppia residenza, essa viene riconosciuta sulla base di un “mutual agreement”, ovvero di accordo stipulato tra le autorità dei paesi in questione, quindi non viene riconosciuta nella Stato in cui ha sede la direzione effettiva;
  • modifica dell’art. 5, in tema di stabile organizzazione viene inserita la “anti-fragmentation rule”, volta a contrastare qualsiasi manovra scorretta che possa eludere la struttura della stabile organizzazione.

Viene riscritto, inoltre, il par. 5 del predetto articolo. Infatti, in tema di agente dipendente, questi, lavorando per conto di un’impresa o nell’esercizio della propria attività, stipulano dei contratti oppure sono coloro che si occupano della stipulazione dei contratti. Quest’ultimi vengono stipulati in maniera del tutto abituale senza alcuna modifica da parte dell’impresa. La novità stanziale è che l’agente dipendente può ricoprire il ruolo di colui che conduce alla conclusione dei contratti e non solo di colui che li stipula fungendo da intermediario, come stabilito dal vecchio modello.

Tale disposizione, sulla base del par.6, non è applicabile, qualora il soggetto agisca in maniera indipendente, quindi opera in maniera assolutamente ordinaria nell’attività aziendale.

Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente.

  • modifica del par. 2, lettera a) dell’art. 10, viene istituita una tassazione massima del 5% per quanto riguarda l’ammontare lordo dei dividendi. E’ possibile beneficiare di tale tassazione qualora il beneficiario risulti essere una società detentrice di almeno il 25% del capitale della società distributrice dei dividendi. La modifica apportata stabilisce che, per poter beneficiare di questa tassazione, la partecipazione deve essere posseduta per almeno 365 giorni, compreso il giorno dell’effettivo pagamento del dividendo.
  • modifica del par. 4 dell’art. 13, viene previsto che, le plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione, sono tassate nello Stato dove si verificano tali plusvalenze. Questo è possibile, nei 365 giorni che precedono l’alienazione, in qualsiasi momento, purché sia stato già raggiunto il limite minimo del 50% dell’attivo investito in immobili o diritti reali immobiliari.

Per quanto riguarda l’Azione 6 del BEPS, volta a prevenire, attraverso specifiche clausole antiabuso, la concessione di benefici in circostanze non appropriate, in virtù di quanto permesso dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, vengono previste dall’art. 29, due regole:

  • “Limitation on benefit rule” (LOB), contro le doppie esenzioni relative alle stabili organizzazioni situate negli Stati terzi;
  • “Principal purpose test”, la quale stabilisce che, i benefici dettati dalle Convenzioni bilaterali non devono essere ammessi, qualora possono portare ad un beneficio, che poi risulta essere l’obiettivo principale dell’accordo, e, di conseguenza, ad un vantaggio fiscale.

Le modifiche, di entità minore, hanno riguardato anche le disposizioni in materia di:

  • “traffico internazionale”, (art. 3, par. 1, lettera e));
  • remunerazione per lavoratori subordinati che prestano lavoro presso navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, (art. 15, par. 3);
  • utili dell’esercizio. Gli utili derivanti da un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili nel predetto Stato, (art. 8). Col vecchio modello, invece, gli utili erano imponibili nello Stato contraente dove ha sede la direzione effettiva dell’impresa.

Dunque, l’aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE, differenziandosi dalla precedente edizione del 2014, ha come obiettivo quello di evitare che, attraverso le Convenzioni tra Paesi, si possono verificare situazioni di doppia non-imposizione o addirittura situazioni di imposizione minima attraverso elusione o evasione fiscale.

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