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Fisco passo per passo 28/12/2017

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA
IVA

STERILIZZAZIONE INCREMENTO IVA E ACCISE

Si completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018).

Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

  • il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5%), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente
  • il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

Infine, il comma 2, lettera c) elimina l’aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, lasciando invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota IVA 10%

10%

11,5%

13%

13%

Aliquota IVA 22%

22%

25,4%

24,9%

25%

 

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Si fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

 Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

REGIME SANZIONATORIO IN CASO ERRATA APPLICAZIONE IVA

S’introduce una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Resta ferma il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell'art. 19 e ss. del DPR 1972/633. Si prevede inoltre che la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

LE MODIFICHE AL GRUPPO IVA

Si aggiungono i commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del DPR633/1972 in tema di operazioni effettuate o ricevute dal gruppo IVA. In particolare con la nuova disciplina si intende estendere anche alle sedi ed alle stabili organizzazioni il regime fiscale vigente in materia di gruppi IVA. Pertanto vengono individuate casistiche relative:

  •  alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA nei confronti di proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA nei confronti di soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA, effettuate da proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata nei confronti del Gruppo IVA da parte soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, da parte di sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato per cui l’operazione si
  • considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro da parte di un soggetto che non ne fa parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti a un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, verso sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato, per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Qualora per dette prestazioni vi sia un corrispettivo la base imponibile è determinata secondo le regole generali contenute nel vigente articolo 13, commi 1 e 3 del citato DPR633/197299. Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

IVA SUGLI SPETTACOLI TEATRALI

Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

IVA SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Si assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

È confermata anche per il triennio 2018-2020 nella stessa misura prevista per il 2017 la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE PA

Si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni  subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.

Si segnala che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

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Info Fisco 068 / 2417/05/2024
"Decreto Coesione" - Le principali misure
Nell’ambito delle principali misure previste dal D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), in vigore dall’8/05/2024, si segnalano le seguenti: bonus ZLS: in relazione agli investimenti in beni strumentali realizzati dall’8/05/2024 fino al 15/11/2024 è concesso un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi incentivi all’autoimpiego: a sostegno dell'avvio di attività d’impresa/di lavoro autonomo (sia in forma individuale che societaria) per i giovani under 35 disoccupati o in particolari condizioni di svantaggio, è disposta la possibilità di accedere ad un voucher di spesa o ad un contributo a fondo perduto di importo variabile a seconda che l’attività sia localizzata nel Mezzogiorno o in altri Regioni contrasto al lavoro sommerso: sono introdotte modifiche alla disciplina della congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori edili.
Info Flash Fiscali 092 / 2417/05/2024
Appalti edili – Novità per la congruità della manodopera
Il decreto Coesione ha modificato la disciplina della cd. congruità della manodopera richiesta negli appalti edili, sia pubblici che privati. In particolare, viene modificato il valore minimo dei lavori oltre il quale scatta l’obbligo di attestazione, distinguendo tra gli appalti: pubblici: viene eliminato il valore minimo (l’obbligo ricorre per qualsiasi valore dei lavori) privati: il valore minimo viene ridotto a . 70.000 (in luogo di . 500.000).
Fisco passo per passo 17/05/2024
Conversione DL 39/2024 - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie
Nel corso dell'iter di conversione del DL 39/2024 è stato introdotto il nuovo art. 4-ter, che attribuisce ai Comuni un potere di vigilanza e di controllo con riguardo all’effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli art. 119 (Superbonus) e 121, c. 2, del DL 34/2020. Nello specifico, si prevede a carico degli stessi un obbligo di segnalazione qualificata alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate laddove, all’esito dell’attività di vigilanza e di controllo svolta ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 380/2001, vengano constatati interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti.
Fisco passo per passo 17/05/2024
Conversione DL 39/2024 - confermato rinvio Plastic tax e sugar tax
La Legge di conversione del DL 39/2024 - approvata ieri dal Senato e in attesa di approvazione definitiva da parte della Camera - prevede l'ennesimo rinvio dell'applicazione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax); e dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. sugar tax) istituite con la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e per le quali si sono susseguiti provvedimenti di rinvio negli ultimi anni. In assenza del descritto intervento, i tributi sarebbero divenuti applicabili dal prossimo 1 luglio, per effetto dell’ultimo rinvio operato dal legislatore, avvenuto con la legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 44 della L. 213/2023).
Notizie Flash 17/05/2024
Fondo cinema e audiovisivo 2024 - ripartizione delle risorse
Il ministero della Cultura con il decreto n.145 del 12 aprile 2024 ha ripartito le risorse disponibili per il 2024 come previsto alla legge n. 220 del 14 novembre 2016 (Legge su cinema e audiovisivo). Questo provvedimento normativo ha previsto l’istituzione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi volti al sostegno del settore cinematografico e audiovisivo.
Notizie Flash 17/05/2024
Copertura dei letti ospedalieri con filtro - non applicabile IVA al 5
Con la risposta a interpello n. 106 del 16/05/2024, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha ritenuto inapplicabile l’aliquota IVA ridotta per un particolare dispositivo di copertura dei letti ospedalieri mediante un filtro. Si tratta di un Dispositivo di protezione collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata a un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere.
Fisco passo per passo 17/05/2024
Conversione DL 39/2024 - principali novità
Come anticipato, il Ddl di conversione del DL 39/2024 ha ottenuto la fiducia al Senato e passerà ora all’esame della Camera. Di seguito alcune ulteriori novità introdotte in sede di conversione (in parte già affrontate nell'articolo precedente).
L’evoluzione della Giurisprudenza 17/05/2024
Agevolazioni ambientali: ammessa la dichiarazione integrativa per emendare la dichiarazione nel caso di incertezza interpretativa
Il contribuente può opporsi alla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria allegando errori commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi. Legittima dunque la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per usufruire dell’agevolazione Tremonti ambientale, cumulandola con altre agevolazioni.
Fisco passo per passo 17/05/2024
Farmacie – remunerazione aggiuntiva: rilevanza ai fini IRES e IRAP
Con la risposta a interpello n.107 del 16/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la remunerazione aggiuntiva 2023, riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non trovando applicazione l’art. 10-bis del DL 137/2020. In merito alla remunerazione aggiuntiva 2021-2022, con la risposta a interpello n. 219/2022 era stata affermata l’applicabilità della detassazione generale per i contributi COVID ex art. 10-bis del DL 137/2020.
Fisco passo per passo 17/05/2024
DL 39/2924 - Superbonus, Sismabonus e bonus barriere - il Senato conferma la ripartizione in 10 quote annuali
Con 101 voti favorevoli e 64 contrari, il Ddl di conversione del DL 39/2024 ha ottenuto la fiducia al Senato e passerà ora all’esame della Camera. Tra le principali novità introdotte in sede di conversione (Atto Senato n. 1092), viene previsto quanto segue.
Quesiti16/05/2024
credito imposta industria 4.0
Buonasera, una società nel 2022 versa acconto pari al 20 per prenotare macchinari con caratteristiche per credito imposta 4.0. Nel corso dell'anno 2023 le macchine vengono installate ed interconnesse.
Info Fisco 067 / 2416/05/2024
Locazioni brevi dal 2024 – Chiarimenti dell’Agenzia
Con riferimento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 al regime delle locazioni brevi, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione: all'incremento dell’aliquota della cedolare secca: in caso di locazione di più di 1 immobile in regime di cedolare secca, l’aliquota del 21 è applicabile ad 1 solo immobile, applicandosi l’aliquota del 26 agli altri; l’incremento opera col pro rata temporis, per la quota parte di canone di competenza del 2024 agli obblighi in capo agli intermediari laddove incassano i canoni dei contratti di locazione o intervengano, comunque, nel loro pagamento, ai fini dell’applicazione della ritenuta: l’aliquota della ritenuta rimane del 21 (scomputabile dalla cedolare secca o dall’Irpef) è sempre operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta in presenza di cedolare secca) sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
Notizie Flash 16/05/2024
Via libera alla legge di conversione del DL Agevolazioni fiscali
Giovedì 16 maggio, con 101 voti favorevoli e 64 contrari, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo definito dalla Commissione Finanze, il ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 39/2024 (A.S. n. 1092). Il provvedimento passa all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.
Pillole Operative 16/05/2024
Schema di D.Lgs. di riordino della riscossione
Il Governo ha approvato in via preliminare nella seduta dell’11/03/2024 lo schema di D.lgs. recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, di cui si riportano alcune delle misure previste, il quale è stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per esprimere il parere ai sensi della L. 111/2023.
Pillole Operative 16/05/2024
RASD – Designazione dei direttori di gara e Unilav arbitri
Il Dipartimento dello sport ha reso noto il manuale relativo alla gestione dei direttori di gara tramite il RASD.
Pillole Operative 16/05/2024
Locazioni brevi – Circolare dell’Agenzia Entrate
La Circolare n. 10/2024 dell’Agenzia Entrate ha analizzato le modifiche apportate dalla L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) alla disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 50/2017. In particolare: è innalzata l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 gg, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.lgs. 23/2011; sono delineate le modalità per procedere agli adempimenti da parte degli intermediari non residenti.
Pillole Operative 16/05/2024
Decreto Semplificazioni – Circolare dell’Agenzia Entrate
La Circolare n. 9/2024 dell’Agenzia Entrate ha analizzato alcune disposizioni previste dal D.lgs. 1/2024 (c.d. Decreto Semplificazioni).