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Fisco passo per passo 28/12/2017

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA
IVA

STERILIZZAZIONE INCREMENTO IVA E ACCISE

Si completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018).

Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

  • il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5%), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente
  • il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

Infine, il comma 2, lettera c) elimina l’aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, lasciando invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota IVA 10%

10%

11,5%

13%

13%

Aliquota IVA 22%

22%

25,4%

24,9%

25%

 

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Si fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

 Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

REGIME SANZIONATORIO IN CASO ERRATA APPLICAZIONE IVA

S’introduce una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Resta ferma il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell'art. 19 e ss. del DPR 1972/633. Si prevede inoltre che la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

LE MODIFICHE AL GRUPPO IVA

Si aggiungono i commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del DPR633/1972 in tema di operazioni effettuate o ricevute dal gruppo IVA. In particolare con la nuova disciplina si intende estendere anche alle sedi ed alle stabili organizzazioni il regime fiscale vigente in materia di gruppi IVA. Pertanto vengono individuate casistiche relative:

  •  alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA nei confronti di proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA nei confronti di soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA, effettuate da proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata nei confronti del Gruppo IVA da parte soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, da parte di sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato per cui l’operazione si
  • considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro da parte di un soggetto che non ne fa parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti a un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, verso sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato, per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Qualora per dette prestazioni vi sia un corrispettivo la base imponibile è determinata secondo le regole generali contenute nel vigente articolo 13, commi 1 e 3 del citato DPR633/197299. Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

IVA SUGLI SPETTACOLI TEATRALI

Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

IVA SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Si assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

È confermata anche per il triennio 2018-2020 nella stessa misura prevista per il 2017 la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE PA

Si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni  subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.

Si segnala che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

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