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Fisco passo per passo 28/12/2017

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA
IVA

STERILIZZAZIONE INCREMENTO IVA E ACCISE

Si completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018).

Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

  • il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5%), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente
  • il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

Infine, il comma 2, lettera c) elimina l’aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, lasciando invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota IVA 10%

10%

11,5%

13%

13%

Aliquota IVA 22%

22%

25,4%

24,9%

25%

 

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Si fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

 Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

REGIME SANZIONATORIO IN CASO ERRATA APPLICAZIONE IVA

S’introduce una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Resta ferma il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell'art. 19 e ss. del DPR 1972/633. Si prevede inoltre che la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

LE MODIFICHE AL GRUPPO IVA

Si aggiungono i commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del DPR633/1972 in tema di operazioni effettuate o ricevute dal gruppo IVA. In particolare con la nuova disciplina si intende estendere anche alle sedi ed alle stabili organizzazioni il regime fiscale vigente in materia di gruppi IVA. Pertanto vengono individuate casistiche relative:

  •  alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA nei confronti di proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA nei confronti di soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA, effettuate da proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata nei confronti del Gruppo IVA da parte soggetti che non ne fanno parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, da parte di sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato per cui l’operazione si
  • considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro da parte di un soggetto che non ne fa parte;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti a un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, verso sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato, per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Qualora per dette prestazioni vi sia un corrispettivo la base imponibile è determinata secondo le regole generali contenute nel vigente articolo 13, commi 1 e 3 del citato DPR633/197299. Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

IVA SUGLI SPETTACOLI TEATRALI

Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

IVA SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Si assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

È confermata anche per il triennio 2018-2020 nella stessa misura prevista per il 2017 la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE PA

Si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni  subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.

Si segnala che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

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Iscrizione della PEC degli amministratori di società – Chiarimenti
PEC per gli amministratori di società: si propone una breve guida tecnica per espletare l'adempimento presso il Registro delle Imprese. Si ricorda che la scadenza "ufficiale" (Nota MIMIT) scade al 30 giugno prossimo (al contrario, numerose CCIAA ritengono l'atto dovuto in occasione della nuova nomina dell'amministratore, o del rinnovo della carica).
Videoconferenze Master 10/07/2025
Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice
Videocorso del: 10 Luglio 2025 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 236103 Richiesto l'Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
Info Fisco 083 / 2508/07/2025
Bonus edilizi acquistati sotto la pari da professionisti - Aspetti reddituali
In una recente Risposta ad Interpello l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nell’ambito del reddito di lavoro autonomo: la differenza positiva tra il prezzo corrisposto per l’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi ed il valore nominale del credito d’imposta che sarà utilizzato in compensazione dall’acquirente dal 2024 rientra tra i componenti rilevanti ai fini reddituali, in quanto elemento connesso all’attività professionale, in applicazione del principio di onnicomprensività. Il componente positivo rileva nel momento di utilizzo del credito d’imposta, e cioè nell’anno in cui viene utilizzato nel mod.
Notizie Flash 07/07/2025
Fondo di Garanzia INPS: dal 31 luglio 2025 nuovo servizio telematico esteso anche ai patronati
Con il Messaggio INPS n. 2172 del 7 luglio 2025, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, di concerto con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, comunica l’estensione del nuovo servizio telematico di trasmissione delle domande di intervento del Fondo di Garanzia anche agli Istituti di patronato, inizialmente in via sperimentale e successivamente in forma generalizzata. Tale aggiornamento si inserisce nel processo avviato con il Messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024, che aveva annunciato il rilascio del nuovo servizio sul portale istituzionale dell’INPS, nella sezione Lavoro, ma riservato esclusivamente ai cittadini.
Fisco passo per passo 07/07/2025
Conciliazione in Cassazione: diventa possibile in tutti i processi tributari grazie al Dlgs 81/2025
Con l’adozione del Decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, il legislatore introduce una serie di modifiche rilevanti al contenzioso tributario, con l’obiettivo di rendere il processo più snello, meno formale e maggiormente orientato alla conciliazione anche nei gradi più alti della giustizia. Tra le novità più significative, si segnala l’eliminazione dei limiti temporali per l’accesso alla conciliazione in Cassazione, con possibilità di definizione agevolata anche per i procedimenti pendenti anteriormente al 5 gennaio 2024.
L’evoluzione della Giurisprudenza 07/07/2025
Il diritto di abitazione del coniuge superstite è opponibile ai terzi anche senza trascrizione
Con il Decreto del 24 giugno 2025, reso dal Tribunale di Pescara all’esito del procedimento n. R.G. 947/2025, viene affermato un principio rilevante in materia di diritti successori: il diritto di abitazione riconosciuto ex lege al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma 2, del codice civile non necessita di trascrizione per essere opponibile ai terzi.
Fisco passo per passo 07/07/2025
Vendita di beni usati e accesso al Regime Forfetario: compatibilità con il regime IVA del margine mai applicato
Con l’Interpello 181/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento rilevante in materia di Regime Forfetario, in particolare con riferimento al caso di un contribuente che, pur svolgendo un’attività soggetta ex lege a un regime speciale IVA (regime del margine), non lo ha mai applicato in passato, e chiede se possa accedere comunque al regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014. Il caso presentato: nuovo inizio attività e assenza di regimi speciali IVA pregressi Il contribuente istante, già titolare di un’attività di commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili, accessori per la casa e attività di riparazione, ha dichiarato l’intenzione di: cessare, a partire dal 1 gennaio 2025, l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (cd. ex-minimi), non più utilizzabile dopo il compimento del 35 anno di età; optare per il Regime Forfetario, ritenendo di possedere i requisiti richiesti dalla legge; estendere la propria attività, a partire dalla medesima data, anche alla vendita di piccoli elettrodomestici usati, mantenendo il regime forfetario.
Fisco passo per passo 07/07/2025
Permuta di partecipazioni e neutralità fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul corretto trattamento ai fini dell’art. 177, commi 1 e 2, del TUIR
Con l’Interpello 180/2025, l’Agenzia delle Entrate si esprime su una fattispecie articolata di permuta di partecipazioni fra società, affrontando in particolare i requisiti per l’applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 177, comma 1, del TUIR, e analizzando anche in via subordinata l’applicabilità del comma 2 dello stesso articolo. La fattispecie coinvolge un soggetto che adotta i principi contabili internazionali (IAS adopter), con conseguenti ricadute sia sul piano contabile che su quello fiscale.
Fisco passo per passo 07/07/2025
Plusvalenze da cessione d’azienda nella Composizione Negoziata: l’art. 86, comma 5, del TUIR non si applica
Con l’Interpello 178/2025, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare un nodo interpretativo cruciale nel contesto delle procedure di Composizione Negoziata della Crisi previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). In particolare, viene esaminata la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda effettuata nell’ambito di un accordo con i creditori e se a tale fattispecie possa essere estesa l’esenzione prevista dall’art. 86, comma 5, del TUIR, norma riservata al concordato preventivo.
Fisco passo per passo 07/07/2025
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: le sopravvenienze attive da esdebitazione non sono escluse da imposizione
Con l’Interpello 179/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo netto che le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite nell’ambito del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non possono fruire del regime di detassazione integrale previsto dall’articolo 88, comma 4-ter, primo periodo, del TUIR, riservato a ipotesi espressamente individuate dal legislatore. Il caso oggetto di interpello La ALFA S.r.l. in liquidazione (già BETA S.p.a.), ha presentato istanza di interpello per ottenere chiarimenti circa la tassazione della sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti nell’ambito della procedura di Concordato semplificato ex articoli 25-sexies e 25-septies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Fisco passo per passo 07/07/2025
Liquidazione controllata da sovraindebitamento: tassazione della plusvalenza e inapplicabilità dell’art. 183 del TUIR
Con l’Interpello 177 del 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento di rilievo in materia di regime fiscale applicabile alla liquidazione controllata ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). In particolare, viene esclusa la possibilità di applicare per analogia l’articolo 183 del TUIR alla procedura di liquidazione controllata prevista per i soggetti sovraindebitati.
Fisco passo per passo 07/07/2025
Concordato Preventivo Biennale e Decadenza dalla Rottamazione Quater: esclusione degli effetti della riammissione
Con l’Interpello 176/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione rilevante che tocca da vicino il nuovo strumento del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e la sua connessione con le definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agente della riscossione, in particolare con la cosiddetta Rottamazione Quater. Il parere si incentra sul caso di un contribuente che, pur avendo inizialmente aderito al CPB, è decaduto dalla Rottamazione Quater e intende successivamente avvalersi della riammissione a quest’ultima, chiedendo se tale rientro consenta anche la prosecuzione degli effetti del concordato.
Pillole Operative 07/07/2025
Fringe benefit auto aziendali – Circolare dell’Agenzia
La Circolare n. 10/2025 dell’Agenzia Entrate ha fornito i chiarimenti sulle novità fiscali previste dalla L. 207.2024 (Legge di bilancio 2025) riguardanti la tassaione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
Pillole Operative 07/07/2025
Decreto Omnibus – Alcune misure
Nella G.U. del 30/06/2025 è stato pubblicato il D.L. 95/2025 (c.d. Decreto Omnibus), in vigore dall’1/07/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, di cui si evidenziano le principali misure.
Pillole Operative 07/07/2025
Contributi Inps – Quadro RR e Saldo 2024 e acconto 2025
La Circ. Inps n. 105/2025 fornisce le istruzioni relative alle modalità di compilazione del Quadro RR del Mod.
Pillole Operative 07/07/2025
Consulenza giuridica – Disposizioni applicative
Il D.M. 24/06/2025: disciplina i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all'art. 10-octies della L. 212/2000, nonché la procedura del loro esame e gli effetti delle relative risposte; le sue disposizioni si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei Provv. dei direttori delle Agenzie fiscali e del Capo del Dipartimento delle finanze del MEF con i quali sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione.
Pillole Operative 07/07/2025
Assegno di inclusione – Domanda di rinnovo
Il Mess. Inps n. 2052/2025 ha reso noto le istruzioni in merito alla presentazione delle domande di rinnovo dell’assegno di inclusione (di seguito ADI).
Info Flash Fiscali 126 / 2507/07/2025
Compliance per mod IVA 2025 omesso o infedele - Il ravvedimento
L’Agenzia Entrate ha recentemente esteso all’anno d’imposta 2024 il controllo incrociato tra: la presenza di fatture elettroniche emesse e/o corrispettivi giornalieri trasmessi e la possibile violazione riferita al Mod. Iva 2025 relativa: all’omessa presentazione della dichiarazione o alla sua infedele presentazione a causa dell’omessa compilazione del quadro VE.
Fisco passo per passo 06/07/2025
Professionisti - Tassato il margine nell'acquisto dei Bonus Edilizi rispetto all'utilizzo nel mod. F24
Con l'Interpello n. 171/2025, l’Agenzia Entrate, adeguando il proprio orientamento alle novità normative intervenute, ha ritenuto che il margine positivo ottenuto da un professionista, derivante dall’acquisto (ex art. 121, DL 34/2020) di un credito d’imposta edilizio a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, vada tassato quale reddito professionale (irrilevante ai fini del CPB), in quanto il credito risulta "collegato" all’attività professionale, in applicazione del principio di onnicomprensività introdotto dal 2024. La posizione supera l’interpretazione del precedente Interpello n. 472/2023, secondo cui tale differenziale era irrilevante ai fini fiscali; all’epoca, infatti, non era ancora in vigore il principio di onnicomprensività introdotto dal DLgs. 192/2024.