La legge di bilancio 2018 proroga al 2018 il superammortamento riducendo dal 140% al 130% ed elimina dai beni che possono fruire dell’agevolazione le autovetture strumentali. Rimangono agevolabili solo i mezzi di trasporto pesanti, come autocarri, autobus, autoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali e mezzi d’opera.
Come noto al fine di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, la legge di Stabilità 2016 aveva previsto la possibilità di fruire della maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi, in modo da consentire, ai fini della determinazione delle imposte dirette, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria più elevati, con un conseguente risparmio d’imposta. Le acquisizioni agevolabili erano quelle che andavanno dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 (poi prorogato al 31.12.2017 ma con delle modifiche) e che riguardano le acquisizioni di beni strumentali in proprietà o in leasing (con alcune esclusioni). Tra i beni che potevano fruire dell’agevolazione figuravano anche i veicoli. Ricordiamo che ai fine delle imposte sui redditi i veicoli devono essere così classificati:
Fanno parte della prima classe:
Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 potevano fruire dell’agevolazione del superammortamento al 140% tutte le autovetture sopraindicate.
Con la legge di Bilancio 2017, è stata prorogata la disciplina dei superammortamenti per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2017. Come nella precedente disciplina, l’incremento dei valori fiscali degli ammortamenti o dei canoni di leasing (relativamente alla quota capitale) è pari al 40%; tuttavia sono stati esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b, Tuir e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla successiva lettera b-bis. Fino al 31 dicembre 2017 risultano agevolati solo i veicoli “esclusivamente strumentali”.
La legge di Bilancio 2018 proroga la disciplina dei superammortamenti, ma la abbassa al 30% (rispetto al precedente 40%) ed esclude dall’agevolazioni gli automezzi, si tratta di tutti i veicoli e i mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir. In questo modo rispetto al 2017 vengono esclusi dal 1.1.2018 dall’agevolazione tutte le autovetture utilizzate quali beni strumentali nella attività dell’impresa (noleggiatori, tassisti e scuole guida, in particolare).
Restano invece agevolati (al 30%) i mezzi di trasporto pesanti quali autocarri, autosnodati, autobus, autoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali e mezzi d’opera.
Ricordiamo che l’investimento fatto nel 2017 può considerarsi agevolato se entro il 31 dicembre si perfeziona la consegna del bene, con relativo trasferimento giuridico-formale della proprietà, quindi (si ritiene) da immatricolazione e iscrizione al Pra (cui non sono soggetti i ciclomotori). Ma tale passaggio può slittare al 30 giugno 2018 a condizione che, entro fine 2017, sia confermato l’ordine da parte del fornitore (o comunque sia sottoscritto il contratto di acquisto da entrambe le parti) e sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dall’ordine.
Qualora l’acquisto avvenga in leasing, è possibile confermare l’ordine con il fornitore (pagando l’acconto del 20%) entro fine anno, stipulando successivamente, ma comunque entro il 30 giugno 2018, il contratto di locazione finanziaria, trasferendo alla compagnia di leasing l’acconto del 20% che diventa di fatto un maxicanone iniziale (risoluzione 132/E/2017 dell’agenzia delle Entrate).