Con i commi da 577-bis a 577-quater (Utili CFC) s'interviene sulla tassazione dei dividendi , disponendo che non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011101. La citata disposizione si applica anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e successivamente percepiti in periodi d’imposta in cui per gli stessi risultino verificate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 167, comma 4 del TUIR102, cioè la normativa sui regimi fiscali privilegiati. Si dispone poi che in caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce in capo al soggetto cessionario.
Si specifica inoltre che gli utili distribuiti da soggetti non residenti si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Si sostituisce poi il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del TUIR stabilendo che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti103 per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello104, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana pagata e relativa a tali utili.