
Con il co. 513-sexies della Legge di bilancio 2018, intervenendo sull'art. 4 del DPR 332/1998, commi 3-bis, 4-bis e 6-quater:
a) si differisce dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta presentano e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche;
b) si precisa che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche ai fini INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.