Con il co. 513 della Legge di Bilancio 2018 si differisce l'applicazione della disciplina degli indici di affidabilità fiscale a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
Si ricorda che l'art. 9-bis del D.L. 50/2017 riferiva l'applicabilità degli indici a partire dall'esercizio 2017, previa individuazione delle attività economiche interessate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate95.
Il provvedimento recante il "Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017 " è stato emanato e pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 22 settembre 2017. Si ricorda che il comma 2 dell'art. 9-bis del DL 50/2017 dispone che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Si prevede quindi che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.