Con i nuovi commi da 49-quinquies a 49-octies si introduce e disciplina il credito di imposta in favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il beneficio è attribuito fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario e opera entro il limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019, 2020 e 2021 (commi 49--bis e 49-ter).
L'agevolazione fiscale, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. È utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLGS 241/1997 e a decorrere dal 1 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Si precisa che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento nella contabilità speciale "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".
Si fa quindi rinvio ad un DM per la definizione dei criteri, modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.