Gli autocarri sono individuati dall’art. 54 c. 1 lett. d) del citato D.lgs. 285/1992
Si riporta uno stralcio dell’art. 54 c. 1 D.lgs. 285/1992 nel quale risultano evidenziate le diverse nozioni di autoveicolo e di autocarro:
"1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
[…]
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;”
Per gli autocarri non si applica:
In merito agli autocarri il legislatore fiscale è intervenuto attraverso i seguenti provvedimenti, volti a introdurre la disciplina cosiddetta dei “Falsi Autocarri”:
Di seguito i requisiti che devono possedere gli autoveicoli inquadrati come “autocarri”:
Codice di immatricolazione o reimmatricolazione |
N1 |
veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non Superiore a 3,5 t |
Codice carrozzeria |
F0 |
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Rapporto potenza motore/portata del veicolo |
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Il rapporto deve essere pari o superiore a 180 (la potenza motore è espressa in Kw, mentre la portata del veicolo è espressa in t). Mc = massa complessiva; T = tara |